Negli affidamenti pubblici, l’impresa aggiudicataria può applicare un contratto collettivo nazionale diverso da quello indicato negli atti di gara, ma la stazione appaltante deve verificarne l’equivalenza. Il controllo riguarda sia il trattamento economico sia le tutele normative riconosciute ai lavoratori. La questione è particolarmente rilevante nelle opere finanziate dal PNRR, caratterizzate da tempi di realizzazione stringenti.
Su questo tema è intervenuta la sentenza n. 5533/2026 del Consiglio di Stato, pubblicata il 9 luglio 2026. La pronuncia, resa dalla Quinta Sezione, ha riformato la decisione del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia e ha accolto l’appello presentato dalla stazione appaltante.
Il caso dei contatori smart
La controversia nasce da una procedura aperta di rilievo europeo per l’installazione di contatori statici smart, interamente finanziata con risorse del PNRR. La società arrivata seconda in graduatoria aveva contestato l’aggiudicazione alla prima classificata, sostenendo che non fosse stata verificata in modo adeguato l’equivalenza tra il CCNL applicato dall’impresa vincitrice e quello richiamato nella documentazione di gara.
In primo grado, il TAR Lombardia aveva accolto la censura. Secondo i giudici, la stazione appaltante avrebbe ammesso nei propri scritti difensivi di non avere svolto il controllo richiesto. L’omissione era stata considerata un vizio di legittimità dell’aggiudicazione, pur senza conseguenze sull’efficacia del contratto già stipulato. Il TAR aveva inoltre sottolineato che l’equivalenza non può essere valutata soltanto sulla base dei livelli retributivi, ma deve comprendere l’insieme delle tutele previste dal contratto applicato.
La stazione appaltante ha impugnato la decisione, sostenendo di avere effettuato il controllo attraverso un raffronto diretto tra i due contratti collettivi. A suo giudizio, il confronto dimostrava una sostanziale equivalenza, o persino una maggiore tutela sul piano retributivo, garantita dal CCNL applicato dall’aggiudicataria.
Confronto diretto sufficiente, se concreto e ragionevole
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il TAR avesse interpretato in modo errato le memorie difensive. Queste, secondo il Collegio, non riconoscevano l’assenza di qualsiasi verifica, ma sostenevano che fosse sufficiente il confronto diretto tra i contratti. Alla luce dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 36 del 2023, dell’articolo 110 e dell’Allegato I.01, i giudici hanno stabilito che tale raffronto può soddisfare l’obbligo previsto dalla disciplina sugli appalti.
La stazione appaltante non può quindi limitarsi a prendere atto del contratto indicato dal concorrente. Tuttavia, quando dagli atti emerge che è stato svolto un confronto concreto tra i CCNL e che la conclusione raggiunta non è manifestamente irragionevole, non è necessario avviare una seconda istruttoria autonoma. La decisione ha inoltre giudicato non pertinente il profilo retributivo sollevato dalla società ricorrente.
Un ulteriore riferimento arriva dalla sentenza n. 3209/2026, relativa all’affidamento di un servizio educativo. In quella pronuncia il Consiglio di Stato ha precisato che il confronto economico deve riguardare esclusivamente le componenti fisse della retribuzione globale annua. Un superminimo, essendo una voce eventuale e accessoria, non può essere utilizzato per colmare la differenza tra i minimi tabellari di due CCNL.
Nel complesso, le pronunce richiamate indicano che la verifica deve essere sostanziale e non soltanto formale, ma deve basarsi su elementi economici stabili e strutturali. Non possono invece assumere un ruolo decisivo le componenti variabili o discrezionali del trattamento retributivo.