La Corte di Cassazione ha chiarito quando la NASpI possa continuare a essere percepita dopo un licenziamento dichiarato illegittimo e una successiva reintegrazione. La sentenza n. 24391 del 2026 affronta due questioni: il momento in cui viene meno lo stato di disoccupazione e gli effetti della scelta del lavoratore che preferisca l’indennità sostitutiva al rientro in azienda.
La vicenda nasce da un licenziamento collettivo dichiarato illegittimo dal giudice del lavoro. Ai lavoratori era stata riconosciuta la reintegrazione, insieme all’indennità risarcitoria prevista, ma nel frattempo avevano percepito la NASpI per circa diciassette mesi. In seguito avevano esercitato il diritto di optare per l’indennità sostitutiva della reintegrazione, scelta che comporta la risoluzione del rapporto.
L’INPS aveva contestato la legittimità della prestazione per tutto il periodo compreso tra il licenziamento e l’esercizio dell’opzione, chiedendo la restituzione delle somme. L’Istituto aveva inoltre sospeso la NASpI per il periodo successivo, sostenendo che la decisione di non rientrare in azienda avesse dato origine a una disoccupazione volontaria. Tribunale e Corte d’appello avevano condiviso questa impostazione, ritenendo sufficiente il ripristino giuridico del rapporto disposto dalla sentenza.
Il ripristino deve essere effettivo
La Cassazione ha accolto il ricorso dei lavoratori per quanto riguarda il periodo precedente all’opzione, richiamando i principi stabiliti dalle Sezioni Unite con le sentenze nn. 23476 e 23876 del 2025. Secondo questo orientamento, il diritto alla prestazione non cessa per il solo ordine giudiziale di reintegrazione: occorre verificare se il rapporto sia stato effettivamente ripristinato, anche sul piano economico.
Il venir meno della NASpI è quindi collegato alla concreta ripresa dell’attività lavorativa e della retribuzione. Nel caso esaminato, dagli atti non risultava che tale ripresa fosse avvenuta prima dell’esercizio dell’opzione. Per questo motivo, la Corte ha ritenuto necessario un nuovo esame del periodo controverso, senza considerare automaticamente indebite le somme ricevute dai lavoratori.
La Cassazione ha inoltre precisato che l’eventuale inerzia del lavoratore nel dare esecuzione alla sentenza di reintegrazione non determina, da sola, la perdita della prestazione. In assenza di una specifica previsione normativa, il ritardo o la mancata ripresa del servizio non sono sufficienti a escludere il diritto alla NASpI, se permane una situazione di disoccupazione effettiva.
Gli effetti della scelta dell’indennità sostitutiva
Diversa è la posizione per il periodo successivo all’esercizio dell’opzione prevista dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. La scelta dell’indennità, pari a quindici mensilità in alternativa al rientro, ha natura negoziale, è irreversibile e determina la risoluzione del rapporto per volontà del lavoratore.
Di conseguenza, la disoccupazione che deriva da quella decisione non può essere equiparata a una disoccupazione involontaria, requisito richiesto per la NASpI dal decreto legislativo n. 22 del 2015. La Corte ha quindi escluso il diritto alla prestazione per il periodo successivo all’opzione e ha respinto anche la richiesta di applicare per analogia la disciplina prevista per la risoluzione consensuale nell’ambito della conciliazione.
La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Torino, che dovrà riesaminare il merito applicando questi criteri. In pratica, per stabilire l’eventuale spettanza della NASpI e l’obbligo di restituzione sarà necessario ricostruire la cronologia degli eventi: licenziamento, ordine di reintegrazione, eventuale comunicazione di rientro, ripresa effettiva dell’attività ed esercizio dell’opzione.