La Corte di Cassazione ha chiarito quando la NASpI resta dovuta dopo un licenziamento dichiarato illegittimo e l’ordine giudiziale di reintegrazione. La sentenza n. 24391 del 2026 affronta due questioni: il momento in cui viene meno lo stato di disoccupazione e gli effetti della scelta del lavoratore di ottenere l’indennità sostitutiva del rientro in azienda.
La vicenda nasce da un licenziamento collettivo successivamente dichiarato illegittimo dal giudice del lavoro. Ai dipendenti era stata riconosciuta la reintegrazione, insieme all’indennità risarcitoria prevista dalla legge. Nel frattempo, i lavoratori avevano percepito la NASpI per circa diciassette mesi e poi avevano esercitato il diritto di optare per l’indennità sostitutiva della reintegrazione, pari a quindici mensilità.
L’INPS aveva contestato la legittimità della prestazione per l’intero periodo compreso tra il licenziamento e l’esercizio dell’opzione, chiedendo la restituzione delle somme. L’Istituto aveva inoltre escluso la NASpI per il periodo successivo, sostenendo che la scelta di non rientrare in azienda avesse determinato una disoccupazione volontaria. Tribunale e Corte d’appello avevano accolto questa impostazione, ritenendo sufficiente il ripristino giuridico del rapporto disposto dalla sentenza.
Il principio della Cassazione
La Suprema corte ha accolto il ricorso dei lavoratori per quanto riguarda il periodo precedente all’opzione, richiamando i principi delle Sezioni Unite nelle sentenze nn. 23476/2025 e 23876/2025. Il diritto alla NASpI non cessa automaticamente con il solo ordine di reintegrazione: occorre verificare se il rapporto sia stato ripristinato anche di fatto, con la concreta ripresa dell’attività e della retribuzione.
Nel caso esaminato, dagli atti non risultava un’effettiva ripresa del lavoro prima dell’esercizio dell’opzione. Per questo motivo, la prestazione può spettare fino a quel momento, fermo restando l’accertamento concreto della situazione. L’eventuale inerzia del lavoratore nell’eseguire la sentenza di reintegrazione, in assenza di una specifica previsione di legge, non comporta automaticamente la perdita della NASpI.
Diversa è la situazione successiva alla scelta dell’indennità sostitutiva. Secondo la Cassazione, l’opzione prevista dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori è un atto negoziale irreversibile e determina la risoluzione del rapporto per volontà del lavoratore. La disoccupazione che ne deriva non è quindi involontaria, requisito richiesto dal decreto legislativo n. 22 del 2015 per il riconoscimento della NASpI.
La Corte ha inoltre escluso l’applicazione analogica delle regole previste per la risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di conciliazione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Torino, che dovrà riesaminare il merito applicando questi criteri e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
In casi analoghi sarà quindi necessario ricostruire la cronologia degli eventi: licenziamento, sentenza di reintegrazione, eventuale comunicazione del datore per la ripresa del servizio, effettivo rientro e data dell’opzione. Da questi elementi dipendono sia il periodo di spettanza della NASpI sia l’eventuale obbligo di restituzione all’INPS.