Con la circolare n. 81 del 24 luglio 2026, l’INPS ha fornito indicazioni importanti riguardo all’Assegno unico e universale per i figli a carico, in particolare per quanto concerne i figli residenti all’estero. Questa circolare è il risultato delle modifiche introdotte dal decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito nella legge 20 aprile 2026, n. 50.
Le novità principali riguardano due aspetti fondamentali: l’ampliamento della platea dei beneficiari e l’introduzione di nuovi requisiti per i lavoratori comunitari non residenti in Italia. In particolare, ora è possibile richiedere l’Assegno anche per i figli fiscalmente a carico che risiedono in un altro Stato membro dell’Unione Europea. Questo cambiamento non altera i criteri di composizione del nucleo ISEE, ma amplia le possibilità di accesso alla prestazione.
Requisiti e modalità di accesso
Per accedere all’Assegno unico, i richiedenti devono soddisfare alcuni requisiti, tra cui la cittadinanza o il titolo di soggiorno, l’assoggettamento al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia, e la residenza o il domicilio nel paese. Tuttavia, le recenti modifiche consentono anche ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato o autonomo, iscritti a una gestione previdenziale obbligatoria italiana e in regola con i contributi, di richiedere l’Assegno.
Inoltre, è stato introdotto un nuovo comma che stabilisce che l’erogazione dell’Assegno sarà commisurata alla durata effettiva della residenza, del domicilio o dell’attività lavorativa svolta in Italia. I lavoratori non residenti dovranno presentare la domanda per il periodo di durata dell’attività lavorativa, con un rinnovo annuale obbligatorio a partire dal 1° marzo di ogni anno.
Normativa e scadenze
Queste modifiche rendono l’Assegno unico una prestazione familiare conforme al regolamento (CE) 883/2004, applicando le regole di coordinamento dell’Unione Europea per determinare lo Stato competente. È importante notare che l’entrata in vigore di queste disposizioni è avvenuta il 21 aprile 2026, e le mensilità soggette a verifica e rilavorazione sono quelle a partire da maggio 2026.
Infine, per i figli maggiorenni, il limite di reddito per poter beneficiare dell’Assegno è fissato a 8.000 euro annui, mentre non ci sono limiti di età per i figli con disabilità. Le domande ordinarie decorrono dal mese successivo a quello di presentazione.