Aspetti fiscali

IRAP e studi associati: la Consulta chiarisce le nuove regole

La Corte costituzionale chiarisce le condizioni per l'applicazione dell'IRAP.

IRAP e studi associati: la Consulta chiarisce le nuove regole

La Corte costituzionale ha recentemente emesso una sentenza importante riguardante l’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) per i professionisti che operano all’interno di studi associati. Con la Sentenza n. 153 del 2026, è stato stabilito che l’imposta non è dovuta quando i singoli associati esercitano la professione in modo personale, individuale e autonomo, mentre lo studio svolge solo una funzione organizzativa o di condivisione dei costi.

Questa pronuncia si riferisce specificamente a un’associazione di notai, ma i principi stabiliti dalla Consulta potrebbero avere ripercussioni anche su altri studi professionali, a condizione che l’attività non venga esercitata in forma collettiva. Infatti, per le associazioni notarili, la Corte ha osservato che l’attività mantiene normalmente un carattere personale, essendo legata all’esercizio di una pubblica funzione.

In generale, l’associazione serve a disciplinare aspetti interni, come la ripartizione degli onorari e delle spese, senza interferire con la responsabilità e l’attività del singolo notaio. Tuttavia, non si tratta di un’esenzione generalizzata: sarà necessario verificare se l’associazione svolga una funzione strumentale o se l’attività professionale sia effettivamente esercitata in comune.

Cosa cambia per i professionisti associati

La legge di Bilancio 2022 ha escluso dall’IRAP le persone fisiche che esercitano attività commerciali, arti o professioni. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 4/E del 2022, aveva interpretato che l’esclusione non riguardasse le associazioni professionali, che rimanevano soggette all’imposta. Ciò ha creato una disparità: i professionisti che lavorano individualmente non pagano l’IRAP, mentre quelli all’interno di uno studio associato possono essere automaticamente assoggettati al tributo.

Ora, la Corte costituzionale ha chiarito che la semplice esistenza di un’associazione non è sufficiente per applicare l’imposta. È fondamentale considerare come la professione venga concretamente esercitata.

Spersonalizzazione e onere della prova

Secondo la Consulta, l’IRAP si applica solo quando si verifica una “spersonalizzazione” dell’attività professionale, rendendo il lavoro direttamente riferibile all’associazione piuttosto che ai singoli professionisti. L’imposta non è dovuta quando ciascun associato svolge autonomamente i propri incarichi e mantiene separata la propria attività professionale, utilizzando l’associazione solo per condividere costi e strumenti.

Inoltre, spetta all’Amministrazione finanziaria dimostrare che l’attività viene effettivamente svolta “in forma associata” per applicare l’IRAP. La semplice appartenenza a uno studio associato non comporta automaticamente l’assoggettamento all’imposta. La Corte ha anche considerato situazioni miste, dove alcune prestazioni sono svolte individualmente e altre attraverso l’organizzazione comune. In tali casi, il reddito derivante dal lavoro personale dei singoli professionisti non è soggetto a IRAP, purché sia adeguatamente separato da quello prodotto dall’attività organizzata dello studio.