Con il messaggio n. 3021 del 29 settembre 2026, l’INPS ha completato le istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens relativo alla destinazione del trattamento di fine rapporto dei lavoratori del settore privato assunti per la prima volta dopo il 30 giugno 2026. Le indicazioni riguardano sia l’adesione alla previdenza complementare sia il mantenimento del TFR in azienda, con il conseguente versamento al Fondo di Tesoreria quando previsto.
La principale novità è l’introduzione del valore T3, da utilizzare per segnalare la scelta esplicita espressa dal lavoratore attraverso il modulo TFR3. Il nuovo codice si applica a partire dai periodi di competenza di luglio 2026 e completa le istruzioni già diffuse dall’Istituto sul Fondo di Tesoreria e sulla regolarizzazione delle quote arretrate.
Le regole per i nuovi assunti
La legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha modificato l’articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Dal 1° luglio 2026, i lavoratori di prima assunzione aderiscono automaticamente alla previdenza complementare. Entro sessanta giorni possono però rinunciare, scegliere un’altra forma pensionistica oppure decidere di mantenere il TFR in azienda. Le opzioni devono essere raccolte tramite il modulo TFR3, adottato con il decreto interministeriale 4 settembre 2026.
Quando il lavoratore sceglie di lasciare il TFR in azienda, le quote devono essere versate al Fondo di Tesoreria INPS se il datore di lavoro supera la soglia dimensionale prevista. Il limite, calcolato sulla media dei dipendenti dell’anno solare precedente, è fissato a 60 addetti nel 2026 e nel 2027, scende a 50 addetti dal 2028 al 2031 e a 40 addetti dal 2032.
Per i lavoratori già assunti non è prevista la facoltà di rinuncia. Chi è già iscritto a una forma pensionistica può indicare, entro sessanta giorni, il fondo al quale destinare il TFR. In mancanza di una scelta, opera l’adesione automatica. Chi dichiara di non avere adesioni in corso mantiene invece il TFR in azienda, con il versamento al Fondo di Tesoreria nei casi previsti.
Indicazioni per il flusso Uniemens
A partire dalla competenza di luglio 2026, il valore T3 deve essere inserito nell’elemento <TipoScelta> di <GestioneTfr>, all’interno di <DestinazioneTFR>. Il codice identifica la scelta espressa con il modulo TFR3 dai lavoratori assunti dopo il 30 giugno 2026. Per i flussi relativi alle mensilità comprese tra luglio 2026 e la data del messaggio, l’elemento <DataScelta> può riportare una data anteriore alla mensilità corrente.
I datori di lavoro che superano la soglia prevista devono richiedere il codice di autorizzazione 1R per le posizioni della gestione DM, presentare la dichiarazione con il modello SC34 e versare le quote mensili entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di paga. La quota è pari al 7,41% della retribuzione utile ai fini del TFR, al netto del contributo dello 0,50%.
Le quote maturate tra l’assunzione e la scelta definitiva del lavoratore, quando la destinazione del TFR non è ancora definita, sono trattate come competenze arretrate. Per il versamento al Fondo di Tesoreria deve essere utilizzato il codice causale CF05, da inserire nell’elemento <TipoImpPregCMT> del percorso relativo all’importo pregresso. Se la regolarizzazione avviene entro il mese successivo a quello della scelta, non sono dovuti sanzioni civili, interessi o somme aggiuntive.
In caso di regolarizzazione oltre il mese immediatamente successivo alla scelta, occorre utilizzare il codice CF02 e aggiungere il codice CF11 per il versamento della maggiorazione dovuta. Restano valide, per quanto non modificato, le istruzioni contenute nel messaggio INPS n. 2325 del 10 luglio 2026.