Giurisprudenza

Quando spetta il rimborso per l’auto usata sul lavoro

La Suprema Corte chiarisce i criteri per gli spostamenti richiesti dall’azienda e l’uso del mezzo personale.

Quando spetta il rimborso per l’auto usata sul lavoro

Il lavoratore che utilizza la propria auto per spostamenti legati all’attività professionale può avere diritto al rimborso delle spese, ma non per il semplice tragitto tra casa e lavoro. La spettanza dell’indennità dipende dalle previsioni del contratto collettivo e di quello individuale, oltre che dalle concrete modalità con cui viene richiesto l’utilizzo del mezzo privato.

La questione è stata esaminata dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 24114 del 27 luglio 2026. Al centro del caso c’era un operatore ecologico assunto da una società incaricata del servizio di igiene ambientale per conto di un Comune calabrese.

Il caso dell’operatore ecologico

Nel contratto individuale era indicato che la sede di lavoro coincidesse, a tutti gli effetti, con l’intero territorio del Comune di Vibo Valentia. Ogni giorno, però, il dipendente doveva raggiungere con la propria auto la sede aziendale di Maierato, dove si svolgevano l’appello giornaliero e le operazioni necessarie per prendere in consegna il mezzo aziendale destinato alla raccolta dei rifiuti. Da lì tornava poi a lavorare nel territorio comunale previsto dal contratto.

Il lavoratore aveva chiesto il rimborso delle spese sostenute per questi spostamenti. Il Tribunale aveva respinto la domanda, mentre la Corte d’Appello aveva riconosciuto un credito di circa 2.600 euro, oltre rivalutazione e interessi. Secondo i giudici, il tragitto verso il deposito costituiva uno spostamento temporaneo al di fuori della sede di lavoro e rispondeva a esigenze organizzative dell’azienda.

La società aveva impugnato la decisione sostenendo che il posto di lavoro dovesse essere individuato nel luogo dell’appello giornaliero, che l’attività di raccolta fosse per sua natura itinerante e che l’uso dell’auto privata non fosse mai stato autorizzato in modo espresso.

La decisione sul rimborso chilometrico

La Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato il diritto al rimborso. Per i giudici, la clausola del contratto individuale che indicava l’intero territorio comunale come sede di lavoro, con la formula a tutti gli effetti, rappresentava una precisa delimitazione territoriale. La previsione era inoltre coerente con il CCNL, che impone di indicare nella lettera di assunzione la sede di lavoro di riferimento.

La Corte ha richiamato in particolare l’articolo 37, lettera a), del CCNL, secondo cui al dipendente che utilizza la propria autovettura per ragioni di servizio spetta un rimborso calcolato sulla base delle tariffe ACI, quando l’uso del mezzo sia autorizzato dall’azienda o avvenga su sua richiesta. La norma, ha osservato la Cassazione, non collega il rimborso alla nozione di sede o posto di lavoro e non stabilisce forme particolari per l’autorizzazione.

È stata invece esclusa la possibilità di applicare in modo generale la definizione di posto di lavoro prevista dall’articolo 17, comma 11, del contratto collettivo. Quella disposizione riguarda il calcolo dell’orario effettivo per il personale impegnato in più Comuni e non disciplinava la situazione esaminata. Il CCNL, inoltre, utilizza definizioni diverse in relazione a trasferte, trasferimenti e telelavoro.

Nel caso concreto, la necessità di raggiungere il deposito per ritirare il mezzo aziendale è stata considerata una ragione di servizio. La Cassazione ha inoltre ritenuto valida l’autorizzazione tacita: il dipendente aveva utilizzato ogni giorno la propria auto per un lungo periodo, senza contestazioni, e la società non aveva indicato un’alternativa praticabile compatibile con l’orario di lavoro. La decisione d’appello è stata quindi confermata e la società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio.