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Prestazioni occasionali: soglia Inps e contributi nel 2026

La circolare chiarisce franchigia, ritenuta del 20% e obblighi per chi commissiona incarichi saltuari.

Prestazioni occasionali: soglia Inps e contributi nel 2026

La circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026 conferma le aliquote contributive della Gestione Separata applicabili ai lavoratori autonomi occasionali. Il documento offre l’occasione per riepilogare le regole fiscali e previdenziali che riguardano chi svolge incarichi saltuari senza partita IVA, come lavoratori dipendenti, studenti e altri soggetti non titolari di un’attività professionale abituale.

Il lavoro autonomo occasionale si basa sull’articolo 2222 del Codice civile e consiste in un’attività svolta senza vincolo di subordinazione e senza il requisito dell’abitualità. I compensi rientrano tra i redditi diversi previsti dall’articolo 67 del TUIR. Possono rientrare in questa categoria, ad esempio, una traduzione, un progetto grafico, una consulenza non riservata a professionisti abilitati o un servizio fotografico svolto una sola volta. A contare non è tanto il tipo di incarico o l’importo, quanto il modo in cui l’attività viene svolta.

Ritenuta e ricevuta

Quando il committente è una società, un’impresa o un professionista che agisce come sostituto d’imposta, sul compenso viene applicata una ritenuta d’acconto del 20%. La somma viene trattenuta dal committente e versata all’Erario, mentre al prestatore viene corrisposto il netto. Su un compenso lordo di 2.000 euro, per esempio, la ritenuta ammonta a 400 euro e il pagamento netto, in assenza di contributi previdenziali, è pari a 1.600 euro.

La ritenuta costituisce un acconto sull’IRPEF e non necessariamente l’imposta definitiva. Il calcolo finale avviene con la dichiarazione dei redditi. Se il committente è un privato che non è sostituto d’imposta, il pagamento viene generalmente effettuato senza ritenuta, ma il compenso resta fiscalmente rilevante.

Il compenso viene normalmente documentato con una ricevuta che indica i dati delle parti, l’attività svolta, l’importo lordo, la ritenuta eventualmente applicata e il netto. Per importi superiori a 77,47 euro è in genere dovuta l’imposta di bollo di 2 euro. La marca deve avere una data pari o precedente a quella della ricevuta.

Franchigia e obblighi previdenziali

Il punto più rilevante riguarda la soglia dei 5.000 euro annui, che non rappresenta il limite massimo dei compensi ottenibili. Si tratta di una franchigia contributiva: superata tale cifra, i contributi INPS si applicano soltanto alla quota eccedente, sommando i compensi lordi ricevuti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre da tutti i committenti.

Per il 2026 l’INPS conferma l’aliquota del 33,72% per chi non è pensionato e non dispone di altra copertura previdenziale obbligatoria. L’aliquota è invece del 24% per i pensionati o per chi è già assicurato presso un’altra gestione obbligatoria, come i lavoratori dipendenti. L’onere è ripartito per due terzi a carico del committente e per un terzo a carico del prestatore.

Ad esempio, con 7.000 euro lordi percepiti nel corso dell’anno, la contribuzione riguarda 2.000 euro. Nel caso dell’aliquota del 33,72%, i contributi complessivi sono pari a 674,40 euro: 449,60 euro a carico del committente e 224,80 euro a carico del lavoratore. Il superamento della franchigia non comporta automaticamente l’apertura della partita IVA.

Per individuare l’anno di riferimento vale il principio di cassa: conta la data in cui il compenso viene effettivamente incassato, non quella in cui l’attività è stata svolta. Un incarico eseguito a dicembre 2026 e pagato a gennaio 2027 rileva quindi nel 2027, sia ai fini fiscali sia per la verifica della franchigia contributiva.

Il committente deve verificare la natura autonoma e non abituale dell’incarico, formalizzare possibilmente l’accordo per iscritto e, quando previsto per gli imprenditori, inviare la comunicazione preventiva all’Ispettorato del lavoro. Al pagamento deve applicare la ritenuta, versare i contributi eventualmente dovuti, presentare le denunce contributive e rilasciare la Certificazione Unica. I compensi devono infine essere indicati nella dichiarazione dei redditi, anche quando non viene superata la soglia previdenziale.