Il pagamento deve essere integrale e tempestivo per ottenere l’estinzione del reato nell’ambito della prescrizione obbligatoria. È quanto chiarisce l’Ispettorato nazionale del lavoro con la Nota n. 2010/2026, dedicata alla disciplina prevista dagli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 758/1994, con richiamo anche all’articolo 15 del decreto legislativo 124/2004.
Secondo l’INL, l’effetto estintivo si produce soltanto quando ricorrono insieme due condizioni: il ripristino della regolarità, secondo le modalità e i tempi indicati dall’organo di vigilanza, e il versamento completo della somma richiesta. Il pagamento deve quindi essere effettuato per intero entro il termine stabilito, che ha carattere perentorio.
Come funziona la prescrizione obbligatoria
La prescrizione obbligatoria è utilizzata soprattutto dagli organi di vigilanza per le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ma può riguardare anche altre inosservanze della legislazione sociale e giuslavoristica. Il meccanismo consente al datore di lavoro o al responsabile della violazione di evitare il procedimento penale, a condizione che elimini l’irregolarità entro il termine assegnato e successivamente versi la somma prevista.
Una volta verificata l’ottemperanza alla prescrizione, l’organo di vigilanza ammette il contravventore al pagamento di una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda prevista per la violazione. Il versamento deve essere eseguito entro 30 giorni. La procedura si applica alle violazioni punite con l’arresto o l’ammenda, anche in via alternativa, oppure con la sola ammenda. Può inoltre riguardare situazioni in cui l’interessato abbia regolarizzato spontaneamente la propria posizione prima dell’adozione formale della prescrizione.
Nessuna dilazione ammessa
La precisazione centrale della nota riguarda le modalità di pagamento. La somma non può essere versata a rate e non sono ammesse dilazioni o pagamenti tardivi. Un versamento parziale o oltre la scadenza non estingue il reato e non può essere considerato equivalente all’ammenda eventualmente applicata in sede penale.
Se il pagamento non viene effettuato nei termini, l’inadempimento viene comunicato all’autorità giudiziaria entro 90 giorni. A quel punto la vicenda prosegue in sede penale, con la possibilità di una sentenza o di un decreto penale di condanna. Solo in questa fase il contravventore può eventualmente chiedere al giudice il pagamento rateale dell’ammenda, secondo quanto previsto dall’articolo 133-ter del Codice penale. Si tratta, dunque, di una possibilità distinta dalla procedura di prescrizione obbligatoria e successiva al mancato perfezionamento della stessa.