I familiari autorizzati ad assistere la stessa persona con disabilità possono condividere i permessi previsti dalla legge 104, ma il limite resta fissato a tre giorni al mese complessivi. La circolare INPS n. 100 del 18 settembre 2026 chiarisce le conseguenze del superamento del tetto e dell’utilizzo contemporaneo delle assenze da parte di più lavoratori.
La regola riguarda i permessi dell’articolo 33, comma 3, della legge 104 del 1992: si tratta di tre giorni mensili retribuiti, coperti da contribuzione figurativa e frazionabili anche in ore, per assistere un familiare con disabilità grave non ricoverato a tempo pieno. Il diritto può spettare a genitori, coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto e, in determinate condizioni, parenti e affini entro il terzo grado.
Il limite vale per la persona assistita
Dopo l’eliminazione del cosiddetto referente unico dell’assistenza, introdotta dal decreto legislativo n. 105 del 2022, più familiari possono ottenere l’autorizzazione. Tuttavia, come già indicato dalla circolare INPS n. 39 del 2023, i beneficiari devono alternarsi e condividere il plafond mensile. Il conteggio riguarda quindi la stessa persona assistita, non il singolo lavoratore, anche quando le assenze sono utilizzate a ore.
La prima ipotesi esaminata dall’Istituto è il superamento delle tre giornate. In questo caso vale la priorità temporale: chi utilizza per primo i permessi consuma il diritto disponibile anche per gli altri familiari autorizzati. Raggiunto il terzo giorno, ogni ulteriore giornata o frazione oraria è considerata indebita e il recupero delle somme è effettuato nei confronti del lavoratore che ha fruito dell’assenza in eccesso.
La circolare propone l’esempio di due lavoratori, A e B. Se A utilizza i permessi il 5 e il 18 marzo e B il 25 e il 30 marzo, il limite viene raggiunto il 25 marzo. Di conseguenza, il 30 marzo risulta indebito e il recupero riguarda B, che ha utilizzato il permesso dopo l’esaurimento del tetto mensile.
Permessi nello stesso giorno
Una disciplina distinta riguarda la fruizione contestuale: si verifica quando due o più familiari si assentano per lo stesso assistito nella medesima giornata o nelle stesse ore. Non essendoci una priorità temporale, l’indebito viene ripartito in parti uguali tra tutti i lavoratori coinvolti e il recupero interessa ciascuno di loro.
Nel secondo esempio, A utilizza il permesso il 5 marzo, A e B lo usano insieme il 18 marzo e B il 25 marzo. La giornata del 18 è considerata indebita al 50% per A e al 50% per B, con una ripartizione rapportata all’orario di lavoro previsto per ciascuno.
Per evitare contestazioni e recuperi, l’INPS invita a concordare in anticipo le date, registrare giorni e ore già utilizzati e controllare anche le frazioni orarie. La pianificazione deve impedire sovrapposizioni e garantire il rispetto del limite complessivo. Il provvedimento dell’Istituto richiama entrambi i vincoli: alternanza tra gli aventi diritto e massimo di tre giorni mensili per l’assistenza alla stessa persona.
La circolare INPS n. 100 del 18 settembre 2026 è disponibile integralmente sul portale dell’Istituto.