Con la nota n. 1829 del 10 agosto 2026, la Direzione Centrale Coordinamento Giuridico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti sulla possibilità di riesaminare un provvedimento di interdizione post partum già adottato. L’intervento risponde a una richiesta di parere e precisa sia la disciplina dell’istituto sia la natura giuridica dell’atto emesso dall’amministrazione.
L’interdizione post partum non coincide con il congedo di maternità ordinario. Quest’ultimo spetta automaticamente alle lavoratrici madri per un periodo stabilito dalla legge; la prima è invece una misura ulteriore ed eccezionale, disposta dall’Ispettorato territoriale al termine di un’istruttoria. Il provvedimento può prolungare l’astensione dal lavoro oltre i termini ordinari quando sussistono condizioni di rischio per la salute della madre o del bambino.
Quando può essere adottato il provvedimento
La disciplina dell’interdizione post partum è contenuta negli articoli 6, 7 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il Testo unico sulla tutela e il sostegno della maternità e della paternità. La misura riguarda i casi in cui la lavoratrice sia impiegata in mansioni o esposta a condizioni incompatibili con lo stato di puerpera o con l’allattamento, senza che il rischio possa essere eliminato attraverso interventi organizzativi.
Per l’adozione dell’atto devono ricorrere due presupposti. Il primo è l’accertamento che le condizioni ambientali o le mansioni svolte siano effettivamente pregiudizievoli per la lavoratrice o per il bambino. Il secondo consiste nell’impossibilità oggettiva di assegnare la dipendente a mansioni alternative, compatibili e prive di rischio. Soltanto quando entrambe le condizioni risultano verificate, e non sono praticabili soluzioni interne, l’Ispettorato territorialmente competente conclude l’istruttoria e dispone l’interdizione, fino al compimento del settimo mese di età del figlio.
La definitività non impedisce l’autotutela
Secondo l’INL, l’interdizione post partum è un atto conclusivo e definitivo del procedimento. La definitività va intesa secondo le categorie del diritto amministrativo: indica che i rimedi amministrativi ordinari sono esauriti, non esperibili oppure non previsti nei confronti dell’autorità che ha adottato l’atto. Nel caso esaminato, il provvedimento rappresenta la determinazione finale con cui l’Ispettorato accerta i presupposti di legge e dispone l’astensione dal lavoro, producendo effetti immediati.
La qualificazione come definitivo, tuttavia, non rende l’atto intoccabile. La nota precisa che l’amministrazione conserva il potere-dovere di riesaminare il proprio operato mediante gli strumenti di autotutela previsti dagli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990. La scelta spetta all’ufficio che ha adottato il provvedimento e deve essere effettuata in relazione al tipo di vizio riscontrato.
L’esercizio dell’autotutela richiede comunque un bilanciamento tra l’interesse pubblico alla rimozione o alla revisione dell’atto e l’affidamento maturato da chi ha fatto affidamento sui suoi effetti. In caso di annullamento, l’INL richiama inoltre l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, quando l’applicazione retroattiva risulti incongrua o manifestamente ingiusta, è possibile limitarne in tutto o in parte la retroattività oppure stabilire una decorrenza immediata degli effetti. Il riferimento indicato nella nota è la sentenza del Consiglio di Stato n. 2755 del 2011.