Previdenza

Fon.Te, nuove regole per i lavoratori somministrati

Dal primo luglio cambiano adesioni, versamenti e destinazione del TFR per le assunzioni.

Fon.Te, nuove regole per i lavoratori somministrati

Assolavoro, Felsa Cisl, Nidil Cgil e Uiltemp hanno sottoscritto il 30 giugno 2026 un nuovo Verbale di Accordo sulla previdenza complementare. L’intesa integra il CCNL della somministrazione del 21 luglio 2025 e ridefinisce le modalità di adesione e contribuzione al Fondo Fon.Te per le persone assunte a partire dal 1° luglio 2026.

Il nuovo impianto distingue tra chi sceglie di aderire espressamente al fondo e chi, invece, non manifesta una volontà specifica. In quest’ultimo caso trovano applicazione le disposizioni di legge e il Regolamento Fon.Te, compreso l’eventuale meccanismo di adesione implicita previsto dalla disciplina generale sul TFR e sulla previdenza integrativa.

Il quadro normativo

L’accordo si inserisce nel percorso di adeguamento avviato dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199, che ha modificato il decreto legislativo n. 252 del 2005 in materia di previdenza complementare, con decorrenza dal 1° luglio 2026. Il nuovo quadro è stato accompagnato dall’Avviso Comune del 26 maggio 2026 e dalle direttive COVIP del 19 giugno 2026 sull’adesione automatica ai fondi pensione.

Nel CCNL della somministrazione è stato così inserito, nell’articolo 10 dedicato agli enti bilaterali, un paragrafo specifico per le assunzioni effettuate dal 1° luglio 2026. Le condizioni già applicate a chi aveva aderito a Fon.Te entro il 30 giugno 2026 restano confermate, mentre per le adesioni successive viene introdotto un diverso assetto contributivo.

Contributi e adesione al fondo

Per chi aderisce esplicitamente a Fon.Te, anche oltre il sessantesimo giorno dall’assunzione, la bilateralità di settore finanzia complessivamente il 3% della posizione individuale, in aggiunta al TFR. La quota comprende lo 0,55% di contribuzione base del lavoratore, l’1,55% a carico del datore di lavoro, ridotto all’1,05% per gli apprendisti, e lo 0,90% di contribuzione integrativa a carico della bilateralità, che sale all’1,4% per gli apprendisti.

Per questa platea, anche la quota associativa annuale dovuta a Fon.Te resta a carico della bilateralità. Se invece non viene effettuata un’adesione volontaria, si applicano le sole regole stabilite dalla normativa e dal regolamento del fondo, con l’eventuale adesione implicita prevista per il settore terziario.

Per i lavoratori somministrati a tempo indeterminato in disponibilità, il calcolo della contribuzione avviene sulla retribuzione utile ai fini del TFR percepita durante l’ultima missione. Ai fruitori del Diritto Mirato già iscritti a Fon.Te mentre erano in missione è inoltre riconosciuto, su richiesta, un contributo una tantum di 400 euro.

Resta possibile destinare al fondo il TFR maturando nella misura minima del 50%, in alternativa al conferimento integrale. L’obbligo contributivo del datore di lavoro e della bilateralità permane solo finché restano attivi l’iscrizione a Fon.Te e il rapporto di somministrazione. Non è dovuto alcun contributo quando il lavoratore opta per una forma pensionistica diversa da quella prevista dal contratto.

Procedure ancora da aggiornare

Le nuove regole si applicano alle assunzioni dal 1° luglio 2026, ma la loro operatività è subordinata all’aggiornamento delle procedure gestionali da parte del Ministero del Lavoro, di Ebitemp, Formatemp e Fon.Te. Quest’ultimo resterà responsabile del calcolo e del versamento della contribuzione sulla posizione individuale.

Restano invariate le procedure amministrative per lo scambio dei dati tra agenzie per il lavoro, Fon.Te ed Ebitemp. È previsto anche un monitoraggio trimestrale sull’andamento delle adesioni e sulla sostenibilità finanziaria del sistema. In caso di criticità, le parti potranno individuare ulteriori fonti di finanziamento.