Fondo pensione

Fon.Te, nuove regole per i lavoratori somministrati dal 2026

L’intesa tra parti sociali ridisegna versamenti e adesioni dopo l’avvio delle norme sul TFR.

Fon.Te, nuove regole per i lavoratori somministrati dal 2026

Assolavoro, Felsa Cisl, Nidil Cgil e Uiltemp hanno sottoscritto il 30 giugno 2026 un verbale di accordo sulla previdenza complementare per i lavoratori somministrati. L’intesa integra il contratto collettivo nazionale della somministrazione del 21 luglio 2025 e modifica le modalità di adesione e contribuzione al fondo Fon.Te per chi viene assunto dal 1° luglio 2026.

Il nuovo assetto distingue tra adesione esplicita al fondo e mancata scelta da parte del lavoratore. Nel secondo caso trovano applicazione le disposizioni di legge e il regolamento di Fon.Te, compreso l’eventuale meccanismo di adesione implicita previsto per il settore terziario. Restano invece confermate le condizioni già applicate a chi aveva aderito entro il 30 giugno 2026.

Le nuove aliquote contributive

Per chi aderisce volontariamente a Fon.Te, anche oltre il sessantesimo giorno dall’assunzione, la posizione individuale viene finanziata con una contribuzione complessiva del 3% in aggiunta al TFR. La quota comprende lo 0,55% a carico del lavoratore, l’1,55% a carico del datore di lavoro e lo 0,90% a carico della bilateralità di settore.

Per gli apprendisti la ripartizione cambia: la quota datoriale scende all’1,05%, mentre il contributo integrativo della bilateralità sale all’1,4%. Anche la quota associativa annuale dovuta a Fon.Te resta a carico della bilateralità per i lavoratori che aderiscono al fondo. Chi non effettua una scelta volontaria resta invece soggetto alle regole generali previste dalla legge e dal regolamento del fondo.

Per i somministrati a tempo indeterminato in disponibilità, il calcolo della contribuzione avviene sulla retribuzione utile ai fini del TFR percepita durante l’ultima missione. Ai lavoratori che usufruiscono del Diritto Mirato e che risultano già iscritti a Fon.Te mentre sono in missione spetta, su richiesta, un contributo una tantum di 400 euro.

L’accordo conferma inoltre la possibilità di destinare al fondo una quota minima del 50% del TFR maturando, in alternativa al conferimento integrale. L’obbligo contributivo per il datore di lavoro e per la bilateralità resta in vigore soltanto finché persistono l’iscrizione a Fon.Te e il rapporto di somministrazione. Nessun versamento è dovuto se il lavoratore opta per una forma pensionistica diversa da quella prevista dal contratto.

Decorrenza e procedure

La disciplina si applica alle assunzioni effettuate dal 1° luglio 2026, ma la piena operatività dipende dall’aggiornamento delle procedure gestionali da parte del Ministero del Lavoro, di Ebitemp, Formatemp e Fon.Te. Quest’ultimo mantiene la responsabilità del calcolo e del versamento della contribuzione sulla posizione individuale.

Restano invariate le procedure amministrative per lo scambio dei dati tra agenzie per il lavoro, Fon.Te ed Ebitemp. È previsto anche un monitoraggio trimestrale sull’andamento delle adesioni e sulla sostenibilità finanziaria del sistema. In caso di criticità, le parti potranno individuare ulteriori fonti di finanziamento.