Chi lavora per lo stesso datore di lavoro con più contratti ha diritto a una retribuzione delle ferie calcolata considerando l’intera attività svolta. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza dell’8 ottobre 2026, pronunciata nella causa C-706/23. La decisione riguarda il caso di alcuni insegnanti titolari di un rapporto a tempo indeterminato e pieno, che avevano sottoscritto anche incarichi a termine e a tempo parziale.
La Corte ha interpretato le norme europee sull’organizzazione dell’orario di lavoro e quelle sul lavoro a tempo parziale e determinato. Al centro del procedimento c’erano due questioni: il calcolo della retribuzione durante le ferie e il riconoscimento di un’indennità di mensa con natura retributiva quando il lavoratore svolge contemporaneamente più attività per lo stesso datore.
Il caso dei docenti con più rapporti
La vicenda è nata in Romania, dove tra il 2019 e il 2022 alcuni insegnanti già assunti a tempo indeterminato avevano firmato contratti a termine e part-time, pagati in base alle ore lavorate. Gli incarichi, attivi da settembre a giugno, servivano a coprire posti vacanti presso lo stesso istituto scolastico o, in un caso, presso un altro istituto.
Le disposizioni ministeriali rumene riconoscevano le ferie retribuite soltanto per il cosiddetto posto di base. Di conseguenza, sia l’indennità per le ferie sia quella di mensa venivano calcolate esclusivamente sulla retribuzione collegata al contratto a tempo indeterminato, senza considerare l’attività svolta con il secondo rapporto.
Il sindacato di categoria ha promosso un’azione per conto di quattordici docenti e il giudice di primo grado ha accolto il ricorso. Il datore di lavoro ha impugnato la decisione limitatamente alla parte relativa all’indennità per ferie. In appello è emerso che la normativa nazionale garantiva già un periodo di riposo più lungo rispetto al minimo previsto dal diritto europeo. La questione riguardava quindi l’importo della retribuzione, non la durata delle ferie. Per questo il giudice nazionale ha sottoposto il caso alla Corte di giustizia.
Retribuzione e indennità di mensa
Secondo la Corte, il diritto alle ferie annuali comprende due elementi: il periodo di riposo e il pagamento della retribuzione. Durante l’assenza, il lavoratore deve ricevere la retribuzione ordinaria, calcolata sulla base dei periodi di lavoro effettivo, così da mantenere una situazione economica comparabile a quella dei periodi lavorati. Un importo più basso potrebbe infatti dissuadere il dipendente dal prendere ferie.
Il principio vale per le quattro settimane minime garantite dalla direttiva europea. I giorni aggiuntivi eventualmente riconosciuti dalla legge nazionale non possono compensare una retribuzione ridotta. Di conseguenza, escludere dal calcolo i redditi derivanti dal contratto a termine e part-time contrasta con il diritto dell’Unione, almeno con riferimento al periodo minimo di ferie.
La Corte ha inoltre richiamato il principio di non discriminazione previsto dagli accordi quadro sul lavoro a tempo parziale e a tempo determinato. Gli insegnanti coinvolti sono contemporaneamente lavoratori a termine e lavoratori part-time; la retribuzione delle ferie rientra nelle condizioni di impiego e la loro situazione è comparabile a quella dei colleghi di ruolo, poiché svolgono le stesse mansioni.
La continuità della didattica può rappresentare un obiettivo legittimo, ma non è collegata all’esclusione dei compensi maturati con il secondo contratto. Per la Corte, anche l’indennità di mensa prevista dalla normativa rumena costituisce una componente della retribuzione: viene riconosciuta senza la necessità di dimostrare le spese sostenute e segue lo stesso trattamento fiscale e contributivo del reddito da lavoro dipendente.
Le norme europee, ha concluso la Corte, ostano quindi a una disciplina nazionale che non consideri il tempo lavorato e i redditi del rapporto part-time a termine, riconosca l’indennità di mensa solo per il contratto principale o la escluda dal calcolo della retribuzione delle ferie. Gli ulteriori accertamenti sui fatti restano affidati al giudice nazionale.