Il 15 settembre 2026 Assofarm e le organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL applicato ai dipendenti delle imprese gestite o partecipate dagli enti locali che operano nel settore delle farmacie, parafarmacie, dei magazzini farmaceutici all’ingrosso e dei laboratori farmaceutici. Il testo riguarda quindi, in particolare, le farmacie comunali e municipalizzate e prevede una validità fino al 31 dicembre 2029.
L’efficacia dell’intesa resta subordinata alla consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori nelle aziende associate, che dovrà concludersi entro il 15 ottobre 2026. Le parti collegano il nuovo accordo al ruolo della farmacia pubblica come presidio sanitario di prossimità e Farmacia dei Servizi, anche attraverso attività come telemedicina, vaccinazioni e screening. In caso di contrasto con una previsione di secondo livello, troverà applicazione la disposizione più favorevole al lavoratore.
Orario, classificazione e nuove tutele
Tra le principali novità c’è l’aumento a 16 ore settimanali del limite minimo per i contratti part-time. I rapporti già sottoscritti con un orario inferiore restano validi, ma chi era in forza al 15 settembre 2026 potrà chiedere per iscritto l’adeguamento entro sei mesi dalla stipula. Il lavoro supplementare sarà retribuito con una maggiorazione del 35%.
Il 6° livello viene abolito e il personale interessato passerà automaticamente al 5° livello dal 1° ottobre 2026. Dal 1° gennaio 2027 saranno inoltre riconosciute 32 ore annue aggiuntive di riduzione dell’orario: considerando le 40 ore già previste e le 32 ore di permesso retribuito, il monte complessivo salirà a 104 ore annue.
Per il lavoro domenicale e festivo diurno è prevista una maggiorazione del 40%, che salirà al 60% dopo le prime 96 ore effettuate nell’anno civile, salvo assorbimento degli eventuali trattamenti aziendali più favorevoli. Il lavoro notturno ordinario, tra le 22 e le 6, avrà una maggiorazione del 10%, mentre lo straordinario non potrà superare le 100 ore annue per dipendente.
L’accordo interviene anche su congedi e welfare. Il congedo per matrimonio o unione civile sarà di 15 giorni di calendario; per il lutto sono previsti 5 giorni lavorativi retribuiti, con estensione alle coppie di fatto. L’integrazione economica per la maternità arriverà alla retribuzione globale, compresi i ratei di tredicesima e quattordicesima. Il congedo parentale continuativo di almeno quattro mesi sarà integrato del 10% e, per ogni nascita o adozione, è previsto un buono acquisto utilizzabile nelle farmacie aziendali.
Aumenti e una tantum
La parte economica prevede quattro aumenti della retribuzione base, calcolati sul primo livello e riparametrati sugli altri: 120 euro dal 1° ottobre 2026, 40 euro dal 1° luglio 2027, 30 euro dal 1° luglio 2028 e altri 30 euro dal 1° luglio 2029. Al primo livello l’incremento complessivo sarà quindi di 220 euro mensili, pari a circa il 10,4% del minimo di 2.109,97 euro. Per il quarto e il quinto livello la prima tranche sarà maggiorata rispettivamente di 20 e 30 euro.
Il minimo del quinto livello passerà da 1.522,17 euro al 31 dicembre 2024 a 1.643,37 euro dal 1° ottobre 2026, mentre chi era inquadrato al sesto livello passerà al quinto. Per la vacanza contrattuale è inoltre prevista una una tantum di 500 euro al primo livello, da corrispondere in due rate uguali con le competenze di gennaio e luglio 2027. L’importo sarà riparametrato per gli altri livelli e ridotto proporzionalmente per il part-time; non inciderà sugli istituti legali e contrattuali né sul trattamento di fine rapporto.