Con la Circolare n. 36 del 7 agosto 2026, l’INAIL ha fornito indicazioni preziose per la presentazione delle domande al Fondo vittime amianto, rivolto ai lavoratori delle società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate presso i cantieri navali. I destinatari del Fondo includono anche gli eredi e le stesse aziende partecipate.
Il documento fa riferimento al decreto interministeriale del 28 luglio 2026, pubblicato il 6 agosto 2026, che disciplina le modalità di accesso per le annualità 2024 e 2025. È fondamentale notare che la scadenza per l’invio delle domande è fissata per il 5 settembre 2026, quindi i richiedenti devono agire tempestivamente.
Normativa e Novità
Il Fondo vittime amianto è stato istituito con l’articolo 24, comma 2, del D.L. 30 marzo 2023, n. 34 e successivamente modificato dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213. Il decreto del 28 luglio 2026 funge da base per la gestione delle richieste, sostituendo normative precedenti relative a questo ambito.
Una delle principali novità riguarda l’ampliamento della platea dei beneficiari. Possono presentare domanda non solo i lavoratori diretti delle società partecipate, ma anche coloro che hanno prestato attività tramite appalto, subappalto o somministrazione. Gli eredi, in conformità all’ordine successorio, e le aziende stesse, in assenza di garanzie pubbliche, possono fare richiesta di indennizzo. Le risorse disponibili ammontano a 20 milioni di euro per ciascun anno.
Modalità di Presentazione
Per avere accesso al Fondo, è necessario rispettare un termine di 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, pena inammissibilità. Le domande possono essere inviate via PEC all’INAIL o per raccomandata con avviso di ricevimento. È importante allegare tutta la documentazione richiesta per non incorrere in problematiche nella valutazione delle istanze.
L’indennizzo previsto varia a seconda del grado di inabilità e del numero di eredi, stabilendo tetti massimi per ciascuna categoria. Qualora le domande ammesse superino il plafond indicato, l’indennizzo verrà ridistribuito proporzionalmente.
Infine, l’accesso al Fondo può essere escluso se il risarcimento è già stato erogato altrove per lo stesso evento o se la patologia non è stata riconosciuta dall’INAIL al momento della domanda.