Con il decreto direttoriale n. 76 del 17 settembre 2026, il Ministero del Lavoro ha definito il costo medio orario per i dipendenti, operai e impiegati, delle imprese e società che svolgono servizi ambientali. Le nuove tabelle si applicano a partire da febbraio e ottobre 2026 e da gennaio, agosto e dicembre 2027.
La determinazione è stata adottata in attuazione dell’articolo 41, comma 13, del decreto legislativo n. 36 del 2023, che disciplina il calcolo del costo medio del lavoro nell’ambito dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture. Gli importi sono stati fissati a livello nazionale sulla base dell’ultimo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, sottoscritto il 9 dicembre 2025.
Il provvedimento precisa che, per il settore considerato, non risultano accordi territoriali registrati. I valori economici sono riportati nelle tabelle allegate al decreto, che ne costituiscono parte integrante e rappresentano il riferimento per la determinazione del costo medio orario relativo alle diverse qualifiche.
Le possibili variazioni
Il costo indicato dal Ministero non ha carattere rigido in ogni situazione. Il decreto chiarisce infatti che gli importi possono subire oscillazioni in presenza di accordi territoriali o aziendali, oltre che in relazione a premi, indennità e altri elementi riconosciuti ai dipendenti.
Tra i fattori che possono incidere rientrano anche gli oneri derivanti dagli interventi necessari per infrastrutture, attrezzature e macchinari, nonché le altre misure collegate al rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008.
Il quadro previsto dal Codice dei contratti
L’articolo 41, comma 13, stabilisce che il costo medio del lavoro sia determinato annualmente attraverso apposite tabelle ministeriali. La base di calcolo è costituita dai valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale sottoscritta dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative.
La norma impone inoltre di tenere conto della dimensione e della natura giuridica delle imprese, delle disposizioni previdenziali e assistenziali, dei diversi comparti merceologici e delle aree territoriali. Quando manca un contratto collettivo applicabile, il riferimento deve essere individuato nel contratto del settore merceologico più affine.
Per i contratti relativi a lavori, il Codice prevede infine che i costi di prodotti, attrezzature e lavorazioni siano ricavati dai prezzi correnti alla data di approvazione del progetto, riportati nei prezzari aggiornati regionali o delle Province autonome. In assenza di prezzari aggiornati, si fa riferimento ai listini ufficiali, a quelli delle Camere di commercio oppure, in ultima istanza, ai prezzi correnti di mercato nel luogo in cui vengono eseguiti gli interventi.