Con il decreto direttoriale n. 76 del 17 settembre 2026, il Ministero del Lavoro ha determinato il costo medio orario del lavoro per i dipendenti delle imprese e delle società che operano nei servizi ambientali. Il provvedimento riguarda sia gli operai sia gli impiegati e stabilisce i valori da applicare in specifici periodi tra il 2026 e il 2027.
Le tabelle allegate al decreto, che ne costituiscono parte integrante, si riferiscono ai mesi di febbraio e ottobre 2026 e a gennaio, agosto e dicembre 2027. La determinazione è effettuata a livello nazionale, in assenza di accordi territoriali registrati per il settore.
Per la definizione degli importi è stato preso come riferimento l’ultimo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, sottoscritto il 9 dicembre 2025. I valori indicati nel provvedimento rappresentano quindi il parametro medio orario previsto per le diverse categorie di lavoratori interessate.
Le possibili variazioni
Il costo medio indicato nelle tabelle non è un valore necessariamente uniforme in ogni situazione. Il decreto precisa infatti che può essere soggetto a oscillazioni in presenza di accordi territoriali o aziendali, oltre che in relazione a premi, indennità e altri elementi previsti dalla contrattazione o dall’organizzazione del lavoro.
Tra i fattori che possono incidere rientrano anche gli oneri connessi agli interventi su infrastrutture, attrezzature e macchinari, nonché le altre misure necessarie per il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, richiamata dal decreto legislativo n. 81 del 2008.
Il riferimento previsto dal Codice dei contratti
La base normativa è l’articolo 41, comma 13, del decreto legislativo n. 36 del 2023. La disposizione stabilisce che, per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo medio del lavoro deve essere determinato annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali attraverso apposite tabelle.
La quantificazione deve tenere conto dei valori economici fissati dalla contrattazione collettiva nazionale sottoscritta dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative. Sono considerati anche la dimensione e la natura giuridica delle imprese, la disciplina previdenziale e assistenziale, i diversi settori merceologici e le differenti aree territoriali.
In assenza di un contratto collettivo applicabile, la norma prevede il ricorso al contratto del settore merceologico più affine. Per i contratti relativi ai lavori, invece, il costo di prodotti, attrezzature e lavorazioni deve essere collegato ai prezzi correnti alla data di approvazione del progetto e ai prezzari aggiornati predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, oppure adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti nei casi previsti.
Quando non sono disponibili prezzari aggiornati, il riferimento è costituito dai listini ufficiali o da quelli delle Camere di commercio. In mancanza anche di questi, il costo viene individuato sulla base dei prezzi correnti di mercato nel luogo in cui sono eseguiti gli interventi.