Lavoro

Contributivi puri, chiarimenti INPS sull’accompagnamento pensionistico

La circolare 104 definisce il calcolo dell’importo minimo richiesto a chi non aveva anzianità al 31 dicembre 1995.

Contributivi puri, chiarimenti INPS sull’accompagnamento pensionistico

Con la circolare INPS n. 104 del 29 settembre 2026, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, arrivano nuove indicazioni sulle prestazioni di accompagnamento alla pensione destinate ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Si tratta dei cosiddetti contributivi puri, cioè di coloro che hanno effettuato il primo accredito dal 1° gennaio 1996 e maturano una pensione calcolata interamente con il sistema contributivo.

Il problema affrontato dall’Istituto riguarda la verifica dell’importo minimo richiesto per alcune forme di pensionamento. Il valore della pensione futura, infatti, non è facilmente determinabile con largo anticipo e deve essere rapportato anche all’assegno sociale, il cui importo viene rivalutato ogni anno. Le nuove istruzioni introducono una modalità di valutazione prospettica che può rendere più agevole l’accesso all’isopensione e agli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà bilaterali nei casi in cui l’importo sia vicino alla soglia prevista.

Le prestazioni vengono riconosciute su richiesta del datore di lavoro e spettano ai dipendenti individuati attraverso accordi aziendali. Sono finanziate interamente dall’impresa, compresa la contribuzione correlata, e accompagnano il lavoratore fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico.

Le possibilità per chi ha iniziato a versare dal 1996

Per i contributivi puri le principali vie di uscita sono tre. La pensione di vecchiaia richiede 67 anni di età e 20 anni di contributi, oltre a un importo almeno pari all’assegno sociale. Al compimento dei 71 anni il requisito dell’importo viene meno, purché siano presenti almeno cinque anni di contribuzione effettiva.

La pensione anticipata ordinaria richiede invece 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, senza una soglia minima sull’importo. La pensione anticipata contributiva è accessibile a 64 anni, con almeno 20 anni di contribuzione effettiva e un trattamento non inferiore a tre volte l’assegno sociale. Il moltiplicatore scende a 2,8 per le donne con un figlio e a 2,6 per quelle con due o più figli.

La durata massima dell’accompagnamento è di 60 mesi per gli assegni dei Fondi di solidarietà e di 48 mesi per l’isopensione. Quest’ultima durata è stata elevata in via sperimentale a sette anni per le decorrenze entro il 1° dicembre 2026. Il periodo decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, senza interruzioni, e comprende l’eventuale finestra mobile.

Il calcolo dell’importo soglia

Il diritto viene verificato al momento dell’ingresso nell’esodo, in via prospettica, accertando che il lavoratore possa raggiungere i requisiti anagrafici, contributivi ed economici entro la durata massima della prestazione. Per stimare l’importo, l’INPS utilizza valutazioni statistico-attuariali e confronta i valori rilevati alla data di accesso con quelli attesi al momento del pensionamento.

La procedura prevede tre passaggi: si considera la contribuzione maturata fino all’ingresso nell’esodo, si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età del lavoratore in quella data e si confronta il risultato con l’assegno sociale vigente nello stesso giorno. Nel 2026, con un assegno sociale pari a 546,24 euro lordi mensili, la soglia è di 546,24 euro per la vecchiaia e di 1.638,72 euro per l’anticipata contributiva a 64 anni.

Se l’accesso all’esodo avviene nel 2026 e il pensionamento è previsto nel 2031, si applica il moltiplicatore 3,2: per chi non ha figli la soglia sale quindi a circa 1.747,97 euro. Per la pensione anticipata ordinaria, invece, la verifica dell’importo non è richiesta.

Resta inoltre il limite previsto per la pensione anticipata contributiva: durante le mensilità di anticipo rispetto ai requisiti ordinari, il trattamento lordo non può superare cinque volte il trattamento minimo. Il tetto si applica anche alle prestazioni di accompagnamento e l’importo dell’assegno resta invariato per l’intero periodo di esodo.

Le indicazioni sono già operative per l’isopensione gestita dall’INPS. Per gli assegni straordinari, invece, i Comitati amministratori dei singoli Fondi di solidarietà bilaterali dovranno deliberare le modalità di accesso in coerenza con quanto stabilito dalla circolare.