Professioni

Concessioni demaniali, candidature online per le perizie

Da settembre 2026, iscritti agli Albi potranno manifestare disponibilità; indicati onorari e garanzie.

Concessioni demaniali, candidature online per le perizie

Da settembre 2026 gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili potranno presentare online la propria disponibilità a svolgere le perizie asseverate sulle concessioni demaniali marittime. La procedura sarà attivata nell’Area Riservata del portale commercialisti.it, sulla base delle indicazioni contenute nell’Informativa n. 107/2026 del CNDCEC, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

L’iniziativa riguarda gli incarichi previsti dall’articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 131/2024. Per candidarsi sarà necessario accedere all’Area Riservata attraverso SPID o CIE e seguire il percorso Servizi per gli Iscritti → Istanze Online. La trasmissione della manifestazione di disponibilità consentirà l’inserimento nell’elenco utilizzato per individuare i professionisti da proporre agli enti concedenti.

Elenchi regionali e sorteggio dei professionisti

Gli elenchi saranno organizzati su base regionale e non costituiranno una graduatoria. L’iscrizione, chiarisce il CNDCEC, non attribuirà alcun diritto al conferimento dell’incarico e avrà una funzione esclusivamente organizzativa.

Il presidente del Consiglio Nazionale potrà attingere ai nominativi mediante sorteggio, formando cinquine di professionisti da trasmettere ai Comuni e agli altri enti concedenti che ne faranno richiesta. La selezione dovrà rispettare i criteri stabiliti dal Consiglio Nazionale e tenere conto della collocazione territoriale. Ove possibile, nelle cinquine dovrà essere inserito almeno un professionista di età inferiore a 43 anni.

La disponibilità potrà essere revocata attraverso la stessa procedura telematica. La revoca comporterà l’esclusione dalle estrazioni successive e dalle consultazioni utilizzate per predisporre le cinquine. L’elenco dovrà infatti essere mantenuto aggiornato per riflettere le effettive disponibilità degli iscritti.

Compensi e garanzie per il pagamento

L’Informativa contiene anche indicazioni tecnico-professionali non vincolanti sulla determinazione dei compensi. Secondo il CNDCEC, i Comuni dovrebbero definire l’onorario insieme al professionista, applicando l’articolo 2233 del Codice civile e valutando i criteri di proporzionalità e adeguatezza.

La quantificazione dovrebbe considerare la complessità dell’incarico, il valore economico del bene oggetto della stima e il grado di responsabilità assunto dal professionista. Potranno essere utilizzati come riferimento anche i parametri della prassi professionale e, in via orientativa, i compensi previsti per le consulenze tecniche.

Quanto alle garanzie, l’incarico dovrebbe essere conferito espressamente dal concessionario uscente al professionista individuato, con l’indicazione del compenso pattuito. Il Consiglio Nazionale ritiene inoltre opportuno che almeno il 50% dell’onorario sia incluso nella polizza fideiussoria destinata a garantire il pagamento delle competenze.

Per le richieste delle cinquine, la soluzione preferibile indicata agli enti concedenti è quella riferita a una singola concessione. Sarà comunque possibile procedere per gruppi, purché si tratti di concessioni omogenee per dimensioni e modalità di fruizione, specificando quanti provvedimenti saranno assegnati a ciascun professionista.

Il quadro applicativo non è ancora definitivo. Il CNDCEC ha comunicato che è in corso un confronto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per definire criteri uniformi e predisporre uno schema tipo di bando. Le future Linee guida saranno approvate con una delibera separata al termine dell’interlocuzione ministeriale.