Professioni

Commercialisti, candidature online per le perizie demaniali

Da settembre 2026 elenchi regionali e sorteggio per selezionare i professionisti

Commercialisti, candidature online per le perizie demaniali

Da settembre 2026 i commercialisti iscritti agli Albi potranno presentare online la propria disponibilità a svolgere le perizie asseverate sulle concessioni demaniali marittime. La procedura sarà attivata nell’Area Riservata del portale commercialisti.it, come comunicato dal CNDCEC con l’Informativa n. 107/2026 del 5 agosto.

Le candidature saranno raccolte in elenchi organizzati su base regionale. Da questi elenchi il presidente del Consiglio Nazionale potrà estrarre, mediante sorteggio, i nominativi destinati a comporre le cinquine da sottoporre ai Comuni e agli altri enti concedenti. L’iniziativa riguarda le perizie asseverate previste dall’articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 131/2024.

Come funziona la selezione

Per candidarsi sarà necessario accedere all’Area Riservata con SPID o Carta d’Identità Elettronica e seguire il percorso Servizi per gli Iscritti → Istanze Online. L’inserimento nell’elenco non costituirà una graduatoria e non attribuirà alcun diritto al conferimento dell’incarico.

La lista avrà quindi una funzione esclusivamente organizzativa e dovrà essere mantenuta aggiornata. La selezione dei nominativi avverrà nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio Nazionale e della collocazione territoriale. Ove possibile, nelle cinquine dovrà essere garantita anche la presenza di almeno un professionista di età inferiore a 43 anni.

La disponibilità potrà essere revocata attraverso la stessa procedura telematica. In questo caso il commercialista sarà escluso dalle successive estrazioni e dalle consultazioni finalizzate alla formazione delle cinquine.

Compensi e garanzie di pagamento

L’Informativa contiene indicazioni tecnico-professionali non vincolanti anche sulla determinazione degli onorari. Il CNDCEC ritiene opportuno che le amministrazioni comunali definiscano il compenso insieme al professionista, secondo quanto previsto dall’articolo 2233 del Codice civile.

Nella quantificazione dovranno essere valutati proporzionalità e adeguatezza, tenendo conto della complessità dell’incarico, del valore economico del bene oggetto della stima e del livello di responsabilità assunto. Potranno essere utilizzati come riferimento anche i parametri della prassi professionale e, in via orientativa, i compensi previsti per le consulenze tecniche.

Quanto alle garanzie, l’incarico dovrebbe essere conferito espressamente dal concessionario uscente al professionista individuato, con l’indicazione del compenso pattuito. Il CNDCEC indica inoltre come opportuno che almeno il 50% dell’onorario sia inserito nella polizza fideiussoria prevista a garanzia del pagamento delle competenze.

Per i Comuni e gli altri enti concedenti, la soluzione preferibile è presentare una richiesta per ogni singola concessione. Sarà possibile procedere anche per gruppi, purché si tratti di concessioni omogenee per dimensioni e modalità di fruizione, indicando quanti provvedimenti saranno assegnati a ciascun professionista.

Il quadro applicativo non è ancora definitivo. È in corso un’interlocuzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per definire criteri uniformi e predisporre uno schema tipo di bando. Le future Linee guida saranno approvate con una separata delibera al termine del confronto ministeriale.