Prevenzione

Cassazione: la tenuità non si presume nelle violazioni sui cantieri

Pronuncia annulla il verdetto e impone un nuovo giudizio sulle omissioni riguardanti tre dipendenti.

Cassazione: la tenuità non si presume nelle violazioni sui cantieri

La Corte di Cassazione ha chiarito che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere applicata in modo automatico alle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Il principio è contenuto nella sentenza n. 23909 della Terza Sezione penale, che esamina il rapporto tra l’articolo 131-bis del Codice penale e il sistema previsto dal decreto legislativo 758/1994 per le contravvenzioni in materia di prevenzione degli infortuni, in relazione agli obblighi stabiliti dal decreto legislativo 81/2008.

Secondo i giudici, la particolare tenuità riguarda casi eccezionali e deve essere accertata attraverso una valutazione concreta e complessiva della condotta. Non è quindi sufficiente richiamare l’assenza di ulteriori irregolarità rilevate durante un’ispezione o qualificare le violazioni come meramente documentali e organizzative.

Le contestazioni nel cantiere

La vicenda è nata da un controllo in un cantiere edile nel quale lavoravano tre dipendenti di una società rappresentata dall’imputato. Al datore di lavoro erano state contestate tre contravvenzioni: la mancata esibizione della documentazione sull’idoneità sanitaria, l’assenza della prova della formazione dei lavoratori e la mancata individuazione formale del preposto.

Durante il sopralluogo non erano state rilevate situazioni di pericolo attuale. Gli ispettori avevano comunque impartito le prescrizioni previste dalla normativa per regolarizzare le carenze, ma l’imputato non aveva consegnato la documentazione richiesta. A un successivo controllo era emerso che l’attività del cantiere non era proseguita e che la società aveva sciolto i rapporti contrattuali.

L’imputato era stato quindi ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta, ma il versamento non era stato eseguito. Il Tribunale aveva pronunciato una sentenza di non luogo a procedere, ritenendo il fatto non punibile per particolare tenuità sulla base della natura documentale delle violazioni, dell’assenza di un pericolo concreto riscontrato dagli ispettori e della cessazione dell’attività d’impresa. Contro la decisione aveva presentato ricorso il Procuratore generale.

La valutazione richiesta dalla Suprema Corte

La Cassazione ha accolto il ricorso, giudicando insufficiente la motivazione del tribunale. La tenuità dell’offesa, ha osservato la Corte, non può essere desunta dalla sola assenza di altre violazioni materiali né dalla cessazione dell’attività. Occorre esaminare insieme le modalità della condotta e l’effettiva esiguità del pericolo, secondo i criteri generali di commisurazione della pena.

Le omissioni relative a formazione, idoneità sanitaria e nomina del preposto riguardano infatti presidi essenziali dell’organizzazione della sicurezza. La loro carenza non può essere considerata soltanto formale senza verificare il livello concreto di esposizione al rischio dei lavoratori coinvolti.

Nel giudizio deve inoltre essere valutata la condotta successiva del datore di lavoro. Il mancato adempimento delle prescrizioni e l’omesso pagamento della sanzione ridotta costituiscono elementi negativi che non possono essere ignorati o compensati dalla semplice interruzione dell’attività. La pluralità delle violazioni e il loro impatto su più lavoratori richiedono una motivazione particolarmente puntuale.

La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata e rinviato il procedimento al Tribunale, in diversa composizione, per una nuova valutazione conforme ai principi indicati.