Giustizia del lavoro

Cassazione, confermato il licenziamento per i prodotti scaduti

La Suprema Corte respinge il ricorso della responsabile: decisivi ruolo, anzianità, conoscenza delle regole e durata delle omissioni

Cassazione, confermato il licenziamento per i prodotti scaduti

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha confermato il licenziamento disciplinare per giusta causa di una responsabile di punto vendita della grande distribuzione. La decisione è contenuta nell’ordinanza n. 25231, depositata l’11 settembre 2026, con la quale i giudici hanno respinto integralmente il ricorso della lavoratrice.

La vicenda era nata da un controllo interno durante il quale l’azienda aveva rilevato la presenza di numerosi prodotti scaduti, non registrati e non smaltiti secondo le procedure previste dal manuale operativo. Secondo la ricostruzione accolta dalla Corte d’appello, la responsabile, pur conoscendo le regole sul controllo delle scadenze, avrebbe lasciato trascorrere un periodo prolungato senza provvedere alla rimozione della merce, inserendola invece nell’inventario di fine esercizio.

Per il giudice di merito, tale condotta avrebbe potuto aumentare le possibilità di raggiungere gli obiettivi necessari all’erogazione dei premi destinati ai gestori. La lavoratrice aveva contestato diversi aspetti della decisione, tra cui l’accertamento dell’intenzionalità, l’individuazione della procedura aziendale violata, la tempestività della contestazione disciplinare e la gestione dell’onere della prova in materia di discriminazione.

I limiti del controllo della Cassazione

La Suprema Corte ha ricordato che il giudizio di legittimità sulla motivazione non consente una nuova valutazione delle prove già esaminate dai giudici di merito. L’intervento della Cassazione è ammesso in presenza di una motivazione apparente, perplessa o mancante, mentre l’omesso esame deve riguardare uno specifico fatto storico trascurato, non una diversa lettura degli elementi acquisiti.

Quanto all’intenzionalità della condotta, l’ordinanza ribadisce che la valutazione delle presunzioni semplici rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Nel caso esaminato, il convincimento era stato fondato su una serie di elementi: il ruolo apicale della dipendente, la sua anzianità, la conoscenza delle procedure interne, la quantità dei prodotti scaduti e la prosecuzione nel tempo dell’omesso smaltimento. Per la Corte, tali circostanze erano idonee a sostenere l’ipotesi di una condotta volontaria, in assenza di un ragionamento illogico o implausibile.

Esclusa la discriminazione

La lavoratrice aveva inoltre sostenuto che il recesso fosse discriminatorio per associazione, in relazione alla disabilità di due figli e alla fruizione dei permessi previsti dalla normativa. Anche questo motivo è stato respinto. La società aveva prodotto dati statistici sulla presenza in organico di altri dipendenti beneficiari delle stesse tutele per l’assistenza ai familiari, compresi lavoratori con ruoli di responsabilità.

La Corte d’appello aveva valorizzato questi elementi per escludere la discriminazione. È stato respinto anche il motivo relativo alla recidiva, poiché la gravità della condotta era stata valutata autonomamente, senza fare dipendere la decisione dai precedenti disciplinari. La Cassazione ha quindi confermato la sentenza impugnata e disposto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.