Con la sentenza n. 24479 del 5 agosto 2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha risolto un contrasto giurisprudenziale sulle conseguenze economiche della riqualificazione di un rapporto formalmente autonomo in lavoro subordinato. Il principio riguarda, in particolare, le collaborazioni a progetto prive di un progetto genuino.
Secondo la Corte, quando il giudice accerta che una collaborazione era in realtà un rapporto di lavoro dipendente, al lavoratore spettano le differenze retributive maturate per intero. Non si applica, invece, l’indennità risarcitoria forfettaria prevista dall’articolo 32, comma 5, della legge n. 183/2010, introdotta per i casi di conversione dei contratti a termine.
La vicenda e la decisione della Corte
La controversia era stata avviata da un collaboratore che aveva lavorato prima con un contratto a progetto e poi con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il lavoratore aveva chiesto di accertare la natura subordinata del rapporto e di ottenere il pagamento delle somme maturate secondo il corretto inquadramento.
Il Tribunale di Roma aveva riconosciuto l’esistenza di un rapporto subordinato, disponendo il ripristino del rapporto e condannando la società al pagamento delle differenze retributive. La Corte d’Appello di Roma aveva confermato la subordinazione, ma aveva applicato un’indennità forfettaria pari a sei mensilità, respingendo la richiesta di pagamento integrale.
La Cassazione ha respinto il ricorso incidentale della società. In particolare, ha chiarito che il regime di decadenza previsto dall’articolo 32, commi 1-4, della legge n. 183/2010 opera nei casi di recesso del committente, ma non quando il rapporto si conclude per la sua naturale scadenza. È stata inoltre ritenuta inammissibile la contestazione sulla subordinazione, perché mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove già esaminate dai giudici di merito.
L’accertamento della subordinazione era stato fondato sui criteri elaborati dalla giurisprudenza, tra cui l’inserimento nell’organizzazione aziendale, la continuità della prestazione e il coordinamento con l’assetto datoriale. La sentenza d’Appello è stata quindi cassata sul punto accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.
La differenza tra conversione e riqualificazione
Il passaggio centrale della pronuncia riguarda la distinzione tra conversione e riqualificazione. La conversione si verifica quando il contratto era già subordinato, ma conteneva una clausola di durata nulla: eliminata la clausola, il rapporto prosegue a tempo indeterminato e può trovare applicazione l’indennità forfettaria prevista dalla legge.
La riqualificazione, invece, parte da un contratto formalmente autonomo o parasubordinato. Il giudice esamina le modalità concrete con cui l’attività è stata svolta e, sulla base dei criteri dell’articolo 2094 del Codice civile, riconosce che il rapporto aveva natura subordinata fin dall’origine. Per la Cassazione, si tratta di operazioni giuridiche diverse.
Di conseguenza, al lavoratore riqualificato non si applica il limite risarcitorio previsto per la conversione dei contratti a termine: l’azienda deve corrispondere le differenze retributive relative all’intero periodo riconosciuto, calcolate in base all’inquadramento corretto. La decisione conferma l’orientamento già espresso da alcune pronunce del 2024 e del 2025, superando il diverso indirizzo seguito da precedenti sentenze tra il 2019 e il 2023.