Rapporti professionali

Auto privata, quando spetta il rimborso chilometrico

La pronuncia riconosce al dipendente le somme per i tragitti verso il deposito aziendale, richiesti dall’impresa.

Auto privata, quando spetta il rimborso chilometrico

Il lavoratore che utilizza la propria auto per spostamenti legati all’attività professionale può avere diritto al rimborso delle spese, ma la risposta dipende dalle previsioni del contratto collettivo e di quello individuale. La distinzione decisiva è tra il normale tragitto casa-lavoro, che resta generalmente a carico del dipendente, e i percorsi effettuati per esigenze organizzative dell’impresa.

Con l’ordinanza n. 24114 del 27 luglio 2026, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha chiarito come debba essere individuata la sede lavorativa quando il contratto individuale la riferisce a un intero territorio comunale. La decisione riguarda il rimborso chilometrico previsto dal CCNL applicato ai dipendenti di imprese e società che operano nei servizi ambientali.

Il caso dell’operatore ecologico

La controversia nasce dal caso di un addetto alla raccolta dei rifiuti, assunto da una società incaricata del servizio di igiene ambientale per conto di un Comune calabrese. Nel contratto individuale era indicato che la sede di lavoro fosse, a tutti gli effetti, l’intero territorio del Comune di Vibo Valentia.

Ogni giorno, però, il dipendente doveva raggiungere con la propria vettura la sede aziendale di Maierato, dove si svolgeva l’appello e veniva custodito il mezzo dell’impresa utilizzato per la raccolta. Da lì tornava poi a operare nel territorio di Vibo Valentia. Per questi spostamenti aveva chiesto il rimborso delle spese sostenute.

Il Tribunale aveva respinto la domanda, mentre la Corte d’Appello l’aveva accolta, riconoscendo un credito di circa 2.600 euro, oltre rivalutazione e interessi. Secondo i giudici, il tragitto verso il deposito rappresentava uno spostamento temporaneo fuori dalla sede prevista dal contratto ed era funzionale alle necessità aziendali. La società aveva quindi impugnato la decisione davanti alla Cassazione.

La decisione sul rimborso chilometrico

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso e confermato il diritto al rimborso. I giudici hanno innanzitutto attribuito rilievo alla clausola del contratto individuale: il riferimento all’intero territorio comunale, accompagnato dalla formula a tutti gli effetti, costituisce una precisa delimitazione territoriale della sede di lavoro.

La Cassazione ha poi richiamato l’articolo 37, lettera a), del CCNL. La norma prevede che il dipendente che utilizza la propria autovettura per ragioni di servizio abbia diritto a un rimborso calcolato sulla base delle tariffe ACI, quando l’uso del mezzo sia stato autorizzato dall’azienda oppure avvenga su sua richiesta. La disposizione non collega il rimborso a una specifica definizione di sede o posto di lavoro e non impone forme particolari per l’autorizzazione.

È stata invece esclusa la possibilità di applicare in modo generale la nozione di posto di lavoro richiamata dalla società attraverso l’articolo 17, comma 11, del CCNL. Quella regola riguarda il calcolo dell’orario effettivo del personale che opera in più Comuni e non era applicabile alla situazione esaminata. Secondo la Corte, il contratto collettivo utilizza definizioni diverse in base alla materia disciplinata, come trasferte, trasferimenti e telelavoro.

Per i giudici, raggiungere il deposito situato fuori Comune per prendere il mezzo aziendale costituiva una ragione di servizio. Anche l’autorizzazione all’uso dell’auto privata poteva ritenersi tacita: il dipendente aveva effettuato quei percorsi ogni giorno e per un lungo periodo senza contestazioni, mentre la prassi dimostrava che lo spostamento era richiesto dall’impresa. La società non aveva inoltre indicato un’alternativa concretamente praticabile e compatibile con l’orario di lavoro. Il ricorso è stato respinto e l’azienda è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio.