Dogane

Special Arrangement IVA, gli obblighi per aderire dal 1° luglio

PEC, codice F49, DPO e garanzia globale tra le richieste dell’Agenzia

Special Arrangement IVA, gli obblighi per aderire dal 1° luglio

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato il 9 settembre 2026 le indicazioni operative per gli operatori economici interessati allo Special Arrangement, il regime previsto per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione. Le istruzioni si inseriscono nel quadro della riforma dell’e-commerce in vigore dal 1° luglio 2026 e delle disposizioni contenute nella Circolare n. 17/2026.

Il regime speciale, disciplinato dall’articolo 74-sexies.1 del DPR n. 633/1972, richiede una serie di adempimenti preliminari e dichiarativi. Tra questi figurano la comunicazione preventiva via PEC, l’utilizzo del codice F49, l’autorizzazione alla dilazione di pagamento e la costituzione o l’adeguamento di una garanzia globale.

Comunicazione preventiva e codice F49

Gli operatori che intendono avvalersi del regime devono innanzitutto inviare una comunicazione preventiva tramite PEC alla Direzione Dogane. La procedura si completa con la corretta compilazione delle dichiarazioni e con gli adempimenti relativi alla dilazione del pagamento e alla garanzia.

Nelle dichiarazioni doganali compilate con i tracciati H1, H6 o H7 è obbligatorio indicare il codice di procedura aggiuntiva F49. Il codice consente di gestire le operazioni effettuate nell’ambito del regime speciale secondo le modalità previste dall’ADM.

È inoltre necessario disporre, oppure richiedere, l’autorizzazione alla dilazione di pagamento, la cosiddetta DPO, prevista dall’articolo 110, lettera c), del Codice doganale dell’Unione. Gli operatori che non ne sono ancora titolari devono presentare tempestivamente la domanda, così da poter gestire le specificità del flusso e-commerce.

Garanzia, pagamento differito e base imponibile

L’utilizzo dello Special Arrangement comporta anche l’obbligo di costituire o adeguare una garanzia globale (CGU). La copertura riguarda gli oneri doganali, compresi il dazio forfettario di 3 euro e l’IVA.

Dal 1° luglio 2026, per tutte le dichiarazioni presentate in questo regime deve essere valorizzato il Data Element 12 10 000 000 – Deferred Payment. Nel campo deve essere riportato il riferimento alla dilazione di pagamento, rendendo la corretta indicazione della DPO parte integrante degli adempimenti dichiarativi.

L’avviso richiama anche il trattamento del dazio forfettario, identificato dal tributo A00. L’importo di 3 euro deve essere incluso nella base imponibile per il calcolo dell’IVA all’importazione. La contabilizzazione del debito avviene invece dopo la ricezione della comunicazione dell’IVA riscossa, la cosiddetta notifica IVA, secondo le tempistiche e le modalità stabilite dalla disciplina unionale.

Gli operatori devono quindi verificare, prima dell’utilizzo del regime, l’invio della comunicazione alla Direzione Dogane, il possesso o la richiesta della DPO, la garanzia globale e la corretta compilazione delle dichiarazioni. Particolare attenzione va riservata al codice F49 e al riferimento alla dilazione nel campo Deferred Payment.