Con l’ordinanza n. 24944 del 2 luglio 2026, la Corte di Cassazione ha chiarito l’interpretazione delle norme sugli sgravi contributivi riconosciuti per l’attività agricola nelle zone montane o svantaggiate. Il beneficio spetta soltanto quando i dipendenti svolgono concretamente la propria attività nei territori agevolati. Non è invece sufficiente che l’impresa abbia lì la sede legale o operativa.
La vicenda riguardava una società impegnata nel giardinaggio e nella manutenzione del verde pubblico, priva di terreni propri. L’INPS aveva contestato all’azienda un debito contributivo superiore a 160mila euro. Secondo la società, per ottenere la riduzione sarebbe bastato che i lavoratori fossero stati assunti da un’impresa con sede in una zona montana o svantaggiata, anche se le prestazioni venivano poi svolte altrove.
Il principio stabilito dalla Corte
La Cassazione ha respinto questa interpretazione, sottolineando che la normativa richiede un collegamento effettivo tra la prestazione lavorativa e il territorio che beneficia dell’agevolazione. A rilevare non è quindi il luogo in cui si trova la sede aziendale, ma quello in cui i dipendenti lavorano realmente. La finalità della misura è infatti sostenere l’occupazione e ridurre il costo del lavoro nelle aree in cui le condizioni geografiche e produttive rendono più difficile l’attività d’impresa.
La Corte ha escluso che assuma rilievo anche il fatto che i lavoratori si recassero ogni giorno presso la sede per ricevere indicazioni. Il punto di partenza o di coordinamento organizzativo non coincide necessariamente con il luogo di esecuzione della prestazione. Il criterio vale in particolare per le imprese prive di terreni propri, che impiegano personale itinerante su cantieri o appezzamenti diversi, alcuni situati in zone agevolate e altri sottoposti alla contribuzione ordinaria.
La prova richiesta al datore di lavoro
Un passaggio centrale dell’ordinanza riguarda l’onere della prova. Spetta al datore di lavoro dimostrare, attraverso documenti concreti, che i dipendenti hanno prestato servizio nei territori montani o svantaggiati e indicare per quante giornate. Non basta, quindi, elencare in modo generico i comuni interessati dalle lavorazioni: è necessaria una tracciabilità puntuale, in grado di distinguere le giornate svolte nelle aree agevolate da quelle effettuate in zone soggette alla contribuzione ordinaria.
Nel caso esaminato, l’assenza di indicazioni precise nei modelli contributivi trimestrali è risultata decisiva per negare il beneficio. La consulenza tecnica aveva inoltre quantificato un debito persino superiore a quello richiesto dall’INPS. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la società è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio e delle sanzioni previste.
La pronuncia offre così un’indicazione pratica alle imprese agricole e a quelle che operano nel verde pubblico: chi applica la riduzione deve predisporre in anticipo una documentazione dei luoghi di lavoro, giornata per giornata. In mancanza di una ricostruzione verificabile, l’intero importo dello sgravio può essere contestato durante un controllo, con conseguenze economiche rilevanti.