Norme comunitarie

Lavoro forzato, come cambiano i controlli sulle filiere

La Commissione europea definisce prove, tempi e responsabilità per chi importa o vende beni nel mercato unico.

Lavoro forzato, come cambiano i controlli sulle filiere

La Commissione europea ha pubblicato il 3 settembre 2026 sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la comunicazione C/2026/4637, con le linee guida operative per applicare il regolamento sul lavoro forzato. Il documento non ha valore giuridico autonomo e l’interpretazione vincolante resta affidata alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ma indica ad autorità, dogane e operatori economici i criteri da seguire. Il divieto entrerà in vigore dal 14 dicembre 2027.

Le indicazioni si basano sul regolamento UE 2024/3015, adottato il 27 novembre 2024, che vieta di immettere sul mercato unico, mettere a disposizione o esportare beni ottenuti, anche solo in parte, attraverso lavoro forzato. La misura riguarda ogni fase della catena produttiva, dall’estrazione alla trasformazione, e comprende anche componenti e semilavorati. Non è previsto un divieto generalizzato nei confronti di specifici Paesi, settori o imprese: l’attenzione è rivolta al singolo prodotto, indipendentemente dalla sua origine o tipologia.

Valutazione del rischio e indagini

Il sistema dei controlli si articola in tre fasi: una valutazione iniziale del rischio, l’eventuale apertura di un’indagine formale e, se la violazione viene accertata, l’adozione di un divieto accompagnato dalle misure necessarie per farlo rispettare. Nella selezione dei casi, le autorità considerano la gravità e l’ampiezza del fenomeno, compreso quello riconducibile alle autorità statali, i quantitativi coinvolti e il peso della componente sospetta sotto il profilo fisico, funzionale ed economico.

Tra gli elementi che possono far emergere un rischio rientrano l’assegnazione coattiva dell’attività, la limitazione della libertà personale, le minacce di sanzioni, la sorveglianza e la coercizione psicologica. Durante la fase preliminare gli operatori dispongono di 30 giorni lavorativi per fornire informazioni sulle misure adottate. L’autorità si esprime di norma nei successivi 30 giorni, verificando l’esistenza di un sospetto fondato su elementi oggettivi e verificabili. L’eventuale indagine formale si conclude indicativamente entro nove mesi. Per le catene di fornitura extraeuropee, il principale interlocutore resta l’importatore dell’Unione, anche quando il rischio riguarda un fornitore indiretto.

Documentazione richiesta alle imprese

Per le imprese importatrici, le linee guida attribuiscono alla due diligence un ruolo duplice: prevenire i rischi e costituire una prova dell’effettivo controllo della filiera. Policy interne, certificazioni e audit generici non sono sufficienti se non risultano adeguati al contesto specifico. Diventano invece rilevanti la mappatura della filiera, la tracciabilità delle materie prime, le clausole contrattuali, i sistemi di reclamo e gli audit indipendenti.

Queste attività devono essere supportate da documenti concreti, tra cui fatture, documenti di trasporto, dati sulla produzione e identificativi del prodotto, come modello, lotto o passaporto digitale. In caso di violazione accertata, l’autorità può vietare l’immissione, la messa a disposizione e l’esportazione del bene, disponendone il ritiro dal mercato e, di norma, lo smaltimento. In vista del 14 dicembre 2027, gli operatori esposti a catene internazionali dovranno quindi predisporre una tracciabilità effettiva, in grado di collegare prodotto, fornitore, impianto e misure adottate.