Il Correttivo Omnibus della riforma fiscale, atteso in Consiglio dei Ministri il 4 giugno, ha subito un rinvio per perfezionare alcune disposizioni. La bozza circolata offre già un quadro delle modifiche previste, che comprendono sia norme sostanziali sia misure di rifinitura.
Tra le principali novità, l’articolo 1 del decreto legislativo interviene sulla clausola di salvaguardia riguardante il trattamento fiscale dei familiari. In particolare, si stabilisce che il requisito della convivenza o della percezione di assegni alimentari non ufficiali rileva solo se le altre disposizioni fanno riferimento ai familiari fiscalmente a carico, oltre al limite reddituale di 2.840,51 euro. Questa modifica, se approvata, avrà effetto retroattivo dal periodo d’imposta 2025.
Modifiche ai fringe benefit e ai crediti d’imposta
Un altro intervento riguarda la determinazione del fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Si prevede un incremento del 50% dei valori dopo il quinto anno dalla prima immatricolazione e un aumento del 5% per accessori non valorizzati nelle tabelle ACI. Inoltre, è stata sostituita la disposizione sulla disciplina transitoria prevista dalla legge 207/2024.
In merito alla tassazione dei trust, il correttivo introduce il principio della tassazione in uscita, con la possibilità di optare per la tassazione in entrata. Questa norma include anche le imposte ipotecaria e catastale, finora escluse.
Novità per il lavoro autonomo e le imprese
Per quanto riguarda il reddito di lavoro autonomo, si propone di introdurre un comma 3-quater all’articolo 54 del TUIR, stabilendo che le plusvalenze e i proventi derivanti dalla cessione o dall’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta, compresi quelli legati al superbonus, siano considerati “redditi diversi”. Tuttavia, i crediti per prestazioni artistiche o professionali continueranno a contribuire al reddito per la parte compensata in ciascun periodo d’imposta.
Infine, tra le disposizioni per i redditi d’impresa, si segnala la soppressione, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, dell’articolo 108 comma 3 del TUIR, che prevede la tassazione nell’esercizio dell’incasso dei contributi per studi e ricerche. Si introduce anche la possibilità di riallineare le divergenze tra valori contabili e fiscali emerse in cambiamenti di principi contabili.