Regole tributarie

Azioni ai dipendenti, quando resta l’esenzione fiscale

Il Fisco chiarisce il requisito della platea e ammette soglie d’accesso, anzianità minima e vertici esclusi.

Azioni ai dipendenti, quando resta l’esenzione fiscale

I piani di assegnazione gratuita di azioni ai lavoratori possono beneficiare di un regime fiscale agevolato, ma soltanto se rispettano condizioni precise. A chiarire quando l’offerta possa dirsi rivolta alla generalità dei dipendenti è l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 194 del 28 ottobre 2026.

Il riferimento è all’articolo 51, comma 2, lettera g), e comma 2-bis, del TUIR, confluito nell’articolo 53 del nuovo TUIR approvato con il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, applicabile dal 1° gennaio 2027. La norma prevede la non imponibilità del valore delle azioni offerte ai dipendenti fino a 2.065,83 euro per periodo d’imposta, a condizione che i titoli non vengano ceduti prima di tre anni dalla percezione.

Il piano del gruppo internazionale

Il caso esaminato riguarda una società italiana appartenente a un grande gruppo internazionale, intenzionato a coinvolgere i collaboratori dei diversi Paesi, Italia compresa, attraverso un piano di assegnazione gratuita di azioni. I titoli sono emessi da una società che detiene circa il 13 per cento del capitale della capogruppo.

Il regolamento consente la partecipazione ai dipendenti con almeno tre anni di anzianità alla data di delibera del piano, che non abbiano presentato le dimissioni e che non appartengano ai livelli apicali del gruppo. Sono esclusi, in particolare, i livelli 1, 2 e 3, comprendenti il presidente e i massimi responsabili operativi: si tratta di circa lo 0,35 per cento del personale, già destinatario di altri piani di incentivazione.

Le azioni vengono assegnate ogni anno in numero uguale per tutti, senza differenze legate alla categoria professionale, alla mansione, al livello o alla performance individuale. I dipendenti idonei rappresentano circa l’85 per cento dell’organico. I beneficiari possono vendere i titoli oppure conservarli, esercitando i relativi diritti patrimoniali e di voto.

Le motivazioni dell’Agenzia delle Entrate

La società aveva chiesto se il piano potesse essere considerato rivolto alla generalità dei dipendenti nonostante il requisito dell’anzianità e l’esclusione dei vertici, così da applicare la non imponibilità entro il limite previsto. L’Agenzia ha risposto favorevolmente, richiamando i propri precedenti orientamenti.

La risoluzione n. 129/E del 2004 aveva chiarito che il requisito della generalità mira a consentire la partecipazione dei lavoratori all’azionariato diffuso e a impedire che l’esenzione venga utilizzata per riconoscere compensi selettivi a singole categorie. La risposta n. 147 del 2025 aveva inoltre precisato che l’offerta può riguardare anche categorie di dipendenti, purché non si trasformi in un vantaggio ad personam.

Nel caso esaminato, l’anzianità minima di tre anni non determina una disparità sostanziale: secondo quanto rappresentato dalla società, serve a individuare lavoratori effettivamente inseriti nell’organizzazione e che abbiano già contribuito alla crescita dell’impresa. Anche l’assegnazione dello stesso numero di azioni a tutti gli aventi diritto esclude differenze basate su ruolo, livello o anzianità.

L’esclusione dei livelli apicali è stata valutata tenendo conto del numero molto limitato di soggetti coinvolti e della loro partecipazione ad altri piani incentivanti, così da evitare una duplicazione dei benefici. In conclusione, l’offerta può essere considerata rivolta alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti. L’agevolazione resta quindi applicabile, fermo il rispetto degli ulteriori requisiti di legge, che non erano oggetto della richiesta.