La circolare del 27 ottobre 2026 della Direzione generale delle politiche attive del lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce le istruzioni per determinare la soglia massima delle spese di funzionamento dei Fondi paritetici interprofessionali. Il documento attua quanto previsto dal paragrafo 4.2 delle Linee Guida adottate con il Decreto direttoriale n. 227 dell’11 maggio 2026.
Le indicazioni chiariscono quali risorse devono essere considerate nella base imponibile e come applicare le percentuali, con tre esempi di calcolo. Le spese di funzionamento comprendono i costi di organizzazione, gestione e controllo sostenuti dalle sedi nazionali e dalle eventuali articolazioni territoriali. A partire dall’esercizio finanziario 2027 rientrano nella stessa categoria anche le attività preparatorie alla realizzazione dei piani formativi, già disciplinate dalla Circolare ANPAL 1/2018.
Quali entrate entrano nel calcolo
La percentuale massima si determina partendo dalle aliquote fissate dall’articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale del 23 aprile 2003, modificato dal provvedimento del 17 dicembre 2009. A queste si aggiunge una quota collegata al numero dei lavoratori delle imprese aderenti, comunicato all’INPS.
La base imponibile è costituita esclusivamente dalle risorse incassate ogni anno attraverso il contributo dello 0,30% e dalle eventuali risorse integrative. Sono invece escluse le altre entrate, anche quando derivano dalle risorse previste dall’articolo 118 della legge 388/2000 ma non dal gettito annuo trasferito dall’INPS.
Tra gli importi che non devono essere conteggiati figurano le somme impegnate negli anni precedenti per gli Avvisi sul conto collettivo e non utilizzate dalle imprese, gli importi recuperati dopo i controlli sull’ammissibilità delle spese rendicontate, il saldo positivo tra proventi e oneri finanziari, come gli interessi attivi, e le disponibilità trasferite da altri Fondi in caso di portabilità.
Le tre componenti della percentuale
Il calcolo della spesa massima comprende una quota base, una quota addizionale e un’eventuale quota addizionale ulteriore. La quota base è un’aliquota media ponderata sul numero dei lavoratori aderenti: si applica l’8% ai primi 250.000 lavoratori, il 6% alla fascia compresa tra 250.001 e 999.999 e il 4% alla parte oltre il milione. Il risultato si ottiene dividendo la somma delle quote per il totale dei lavoratori.
La quota addizionale è fissata al 12% per i Fondi fino a 250.000 lavoratori, all’11% per quelli tra 250.001 e 999.999 e al 7% per i Fondi con almeno 1.000.000 di lavoratori. La maggiorazione ulteriore può essere riconosciuta, in base ai casi, per la sospensione della verifica di mantenimento dell’autorizzazione, per l’adeguamento organizzativo alle Linee Guida, per i Fondi di nuova autorizzazione o per la presenza di articolazioni territoriali stabili in almeno cinque Regioni o Province autonome, di cui una del Mezzogiorno.
Le maggiorazioni previste nei primi tre casi sono pari al 3%, mentre quella per le articolazioni territoriali è del 2%. Solo in quest’ultima ipotesi la somma complessiva delle quote non può superare il 20%.
La circolare propone tre simulazioni. Per un Fondo con 3.000.000 di lavoratori e sedi in almeno cinque Regioni, la quota base è del 4,83%, a cui si aggiungono il 7% e il 2%, per un totale del 13,83%. Con 800.000 lavoratori e senza ulteriori circostanze, il risultato è del 17,62%, dato dalla quota base del 6,62% e dall’addizionale dell’11%. Infine, un Fondo con 200.000 lavoratori ammesso alla maggiorazione per adeguamento organizzativo raggiunge il 23%: 8% di quota base, 12% di addizionale e 3% di incremento.