Regole operative

Fondi interprofessionali, il calcolo delle spese di funzionamento

La circolare indica entrate ammissibili, aliquote e maggiorazioni con tre simulazioni numeriche.

Fondi interprofessionali, il calcolo delle spese di funzionamento

Con la circolare del 27 ottobre 2026, la Direzione generale delle politiche attive del lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito le istruzioni per determinare la soglia massima delle spese di funzionamento dei Fondi paritetici interprofessionali. Il documento attua quanto previsto dal paragrafo 4.2 delle Linee Guida adottate con il decreto direttoriale n. 227 dell’11 maggio 2026 e chiarisce quali risorse devono essere considerate e come applicare le percentuali.

Le spese di funzionamento comprendono i costi di organizzazione, gestione e controllo sostenuti dalle sedi nazionali e dalle eventuali articolazioni territoriali dei Fondi. A partire dall’esercizio finanziario 2027 rientrano nella stessa categoria anche le attività propedeutiche alla realizzazione dei piani formativi, già disciplinate dalla circolare ANPAL 1/2018. I Fondi dovranno quindi adeguare la propria rendicontazione contabile e finanziaria.

Quali risorse entrano nel calcolo

La percentuale massima di spesa viene calcolata applicando le aliquote previste dall’articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze il 23 aprile 2003 e modificato dal decreto interministeriale del 17 dicembre 2009. A queste componenti si aggiunge una quota collegata al numero dei lavoratori delle imprese aderenti comunicato all’INPS.

La base imponibile è costituita esclusivamente dalle risorse incassate ogni anno attraverso il contributo dello 0,30% e dalle eventuali risorse integrative. Non devono invece essere considerate le altre entrate, comprese quelle riconducibili all’articolo 118 della legge 388/2000 ma diverse dal gettito annuale trasferito dall’INPS. Sono escluse, tra l’altro, le somme impegnate negli anni precedenti per gli avvisi sul conto collettivo e non utilizzate dalle imprese, gli importi recuperati dopo i controlli sull’ammissibilità delle spese, il saldo positivo tra proventi e oneri finanziari e le disponibilità trasferite da altri Fondi per effetto della portabilità.

Aliquote e casi applicativi

Il limite massimo si ottiene sommando tre componenti. La prima è la quota base, un’aliquota media ponderata sul numero dei lavoratori aderenti: 8% per i primi 250.000 lavoratori, 6% per la fascia da 250.001 a 999.999 e 4% oltre il milione. La seconda è la quota addizionale, pari al 12% fino a 250.000 lavoratori, all’11% tra 250.001 e 999.999 e al 7% da 1.000.000 in poi.

La terza componente è un’eventuale quota ulteriore del 3% o del 2%, riconosciuta in circostanze specifiche. L’incremento del 3% può riguardare la sospensione della verifica per il mantenimento dell’autorizzazione, l’adeguamento organizzativo alle Linee Guida nel primo e secondo anno oppure i Fondi di nuova autorizzazione nel secondo e terzo anno di attività. Il 2% spetta invece ai Fondi con articolazioni territoriali stabili in almeno cinque Regioni o Province autonome, di cui almeno una nel Mezzogiorno. In quest’ultimo caso, la somma complessiva non può superare il 20%.

La circolare propone tre esempi. Per un Fondo con 3.000.000 di lavoratori e sedi in almeno cinque Regioni, la quota base è pari al 4,83%, a cui si aggiungono il 7% e il 2% territoriale, per un totale del 13,83%. Con 800.000 lavoratori e senza ulteriori circostanze, il risultato è 6,62% di quota base più l’11% addizionale, quindi 17,62%. Infine, un Fondo con 200.000 lavoratori ammesso all’incremento per adeguamento organizzativo raggiunge il 23%, sommando 8%, 12% e 3%: in questo caso il limite del 20% non si applica, perché la maggiorazione non dipende dalle articolazioni territoriali.