La circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026 conferma per l’anno in corso le aliquote contributive della Gestione Separata applicabili alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale. Il documento offre l’occasione per chiarire una disciplina utilizzata da dipendenti, studenti e persone che svolgono incarichi sporadici senza partita IVA.
Il lavoro autonomo occasionale, disciplinato dall’articolo 2222 del Codice civile, consiste in un’attività svolta senza vincolo di subordinazione e senza il requisito dell’abitualità. I compensi rientrano tra i redditi diversi previsti dal TUIR. Possono rientrare in questo ambito, ad esempio, una traduzione, un progetto grafico, una consulenza non riservata a professionisti abilitati o un servizio fotografico isolato.
Ritenuta, ricevuta e imposta di bollo
Quando il committente è un sostituto d’imposta, come un’impresa, una società o un professionista, sul compenso lordo viene applicata una ritenuta d’acconto del 20%. Si tratta di un anticipo sull’IRPEF e non necessariamente dell’imposta definitiva. Su un compenso lordo di 2.000 euro, per esempio, la ritenuta ammonta a 400 euro e il netto, in assenza di contributi, è pari a 1.600 euro.
Se il committente è un privato senza qualifica di sostituto d’imposta, il compenso viene generalmente pagato senza ritenuta, ma resta fiscalmente rilevante. Il prestatore privo di partita IVA documenta il pagamento con una ricevuta che deve indicare le parti, l’attività svolta, l’importo lordo, la ritenuta eventualmente applicata e il netto. Per ricevute superiori a 77,47 euro è generalmente dovuta l’imposta di bollo di 2 euro.
La franchigia contributiva di 5.000 euro
Il principale chiarimento riguarda la soglia annua di 5.000 euro, che non rappresenta un tetto massimo ai compensi e non impone automaticamente l’apertura della partita IVA. Si tratta invece di una franchigia contributiva: i versamenti alla Gestione Separata sono dovuti soltanto sulla quota che supera tale importo, calcolata sommando i compensi lordi ricevuti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre da tutti i committenti.
Nel 2026 l’aliquota è pari al 33,72% per chi non è pensionato e non dispone di altra copertura previdenziale obbligatoria. Scende al 24% per pensionati e persone già assicurate presso altre forme obbligatorie, come i lavoratori dipendenti. L’onere è ripartito per due terzi a carico del committente e per un terzo a carico del prestatore.
In caso di compensi complessivi pari a 7.000 euro, la contribuzione si applica quindi sui 2.000 euro eccedenti. Con aliquota del 33,72%, i contributi ammontano a 674,40 euro: 449,60 euro sono a carico del committente e 224,80 euro del lavoratore. La ritenuta fiscale del 20%, invece, viene calcolata sull’intero compenso lordo pagato.
Per individuare l’anno di riferimento vale il principio di cassa: conta la data in cui il compenso viene effettivamente percepito, non quella in cui è stata svolta l’attività. Un pagamento effettuato nel gennaio 2027 per una prestazione eseguita nel dicembre 2026 rileva quindi per il 2027.
Il committente deve verificare la natura occasionale dell’incarico, formalizzare possibilmente l’accordo e, quando previsto per gli imprenditori, effettuare la comunicazione preventiva all’Ispettorato del lavoro. Al momento del pagamento deve applicare e versare la ritenuta, gestire gli eventuali contributi INPS e adempiere agli obblighi di Certificazione Unica e modello 770. I compensi restano imponibili e devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.