Il welfare aziendale può essere utilizzato anche per sostenere i dipendenti che lavorano stabilmente la domenica, ma la qualificazione fiscale dei benefit dipende dalla loro natura concreta. Con la risposta a interpello n. 189 del 23 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i buoni carburante e i buoni spesa multiuso assegnati al personale addetto ordinariamente al servizio domenicale rientrano tra i fringe benefit.
La società istante gestisce servizi pubblici essenziali organizzati su tutti i giorni della settimana, senza una distinzione tra giornate feriali e festive. Per il biennio 2026-2027 intende introdurre un piano destinato ai lavoratori impiegati con continuità la domenica, attraverso l’erogazione mensile di buoni benzina o buoni spesa, proporzionati al valore annuo previsto per ciascuna fascia.
Le fasce vengono aggiornate ogni trimestre in base al numero di domeniche richieste dall’unità organizzativa. La fascia A riguarda chi è già tenuto al lavoro domenicale ordinario in base al contratto individuale o a precedenti disposizioni aziendali, oltre agli addetti alle unità che richiedono 16 domeniche l’anno. La fascia B comprende chi opera in strutture che ne prevedono 12, mentre la fascia C riguarda quelle che ne richiedono 6.
Secondo quanto rappresentato dalla società, il piano non premia la performance individuale e non costituisce un corrispettivo della prestazione, né un premio di produttività o di risultato. Il lavoro domenicale è inoltre già remunerato con una specifica indennità prevista dal CCNL Utilitalia Ambiente. Il quesito sottoposto all’Agenzia riguardava quindi la possibilità di considerare i buoni esclusi dal reddito di lavoro dipendente.
La qualificazione fiscale dei voucher
L’Agenzia ha precisato che il nome attribuito all’iniziativa non è decisivo. Anche se inseriti in un piano definito di welfare aziendale, i buoni carburante e i buoni spesa sono beni ceduti al dipendente e devono essere trattati secondo la disciplina dei fringe benefit prevista dall’articolo 51, commi 3 e 3-bis, del TUIR. Non rientrano invece tra le opere e i servizi con finalità sociali disciplinati dal comma 2 dello stesso articolo.
Il punto di partenza è il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente: in via generale, concorrono alla formazione del reddito tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro, compresi beni e servizi forniti dal datore. Il comma 3 introduce però una soglia di esenzione per i beni ceduti e i servizi prestati in natura. Se il limite viene superato, l’intero valore diventa imponibile, non soltanto la parte eccedente.
Per gli anni 2025, 2026 e 2027, il limite ordinario di 258,23 euro è stato elevato a 1.000 euro. La soglia sale a 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico. I benefit possono essere assegnati anche attraverso documenti di legittimazione cartacei o elettronici, compresi i buoni rappresentativi di beni come quelli per il carburante.
Esenzione entro il limite annuale
La disciplina consente inoltre il voucher cumulativo, che può dare accesso a più beni, anche tramite una piattaforma elettronica. Il documento deve essere nominativo, non può essere convertito in denaro o ceduto a terzi e non deve rappresentare direttamente somme di denaro. Il dipendente, inoltre, non deve intervenire nel rapporto economico tra il datore di lavoro e il fornitore.
Sulla base delle informazioni fornite dalla società, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che i buoni carburante e i buoni spesa previsti dal piano sono fringe benefit. Di conseguenza, non concorrono al reddito né alla base contributiva entro il limite complessivo previsto per ciascun periodo d’imposta. Rimane comunque fermo il potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria.