Chi ha concluso il tirocinio necessario per diventare dottore commercialista o esperto contabile ha cinque anni di tempo per superare l’esame di Stato. Decorso questo periodo, il certificato di compiuto tirocinio perde efficacia e non può più essere utilizzato per l’ammissione alle prove.
Il chiarimento arriva dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con il Pronto Ordini n. 73 del 1° ottobre 2026, predisposto in risposta a un quesito dell’Ordine di Roma. Il termine non può essere sospeso o prorogato, neppure quando la mancata partecipazione alle sessioni d’esame dipenda da circostanze indipendenti dalla volontà del candidato.
Da quando decorre il termine
La disciplina è contenuta nell’articolo 6, comma 12, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. Il quinquennio decorre dalla conclusione effettiva del tirocinio, non dalla data in cui il Consiglio dell’Ordine approva la delibera né da quella di rilascio del certificato.
Per esempio, se il periodo formativo termina il 10 giugno 2021 e il Consiglio dell’Ordine accerta il compimento del tirocinio il 30 giugno, il calcolo parte dal 10 giugno. Gli effetti della delibera, infatti, sono ricondotti alla data in cui la formazione si è conclusa.
Il limite riguarda esclusivamente i tirocini iniziati dal 16 agosto 2012, giorno successivo all’entrata in vigore del regolamento. I percorsi avviati prima di quella data non sono soggetti alla stessa scadenza quinquennale.
Nessuna deroga per la forza maggiore
Il CNDCEC esclude la possibilità di riconoscere eccezioni legate a situazioni personali o a cause di forza maggiore. Secondo il parere, la norma stabilisce in modo chiaro la durata dell’efficacia del certificato e non attribuisce agli Ordini, né ad altre autorità, il potere di concedere proroghe o sospensioni.
Neppure la disciplina dell’esame di Stato prevede deroghe. Per la sessione 2026, l’ordinanza ministeriale n. 692 del 27 maggio 2026 non introduce disposizioni diverse sul termine di validità del tirocinio.
Un ulteriore riferimento è la nota del Ministero dell’Università prot. n. 2854 del 29 gennaio 2019. Il documento precisa che, ai fini dell’ammissione, sono validi i tirocini non ancora scaduti alla data di presentazione della domanda. Il requisito viene quindi verificato in quel momento e non nella successiva data di svolgimento delle prove.
Chi intende partecipare all’esame deve dunque controllare che il quinquennio non sia già terminato entro la scadenza prevista per la domanda. Se il termine è decorso, il tirocinio non può più essere utilizzato, indipendentemente dal motivo che abbia impedito di sostenere le sessioni precedenti. Per accedere nuovamente all’abilitazione resta necessario svolgere un nuovo periodo di tirocinio.