Sicurezza sul lavoro

Videoterminalisti, quando scattano tutele e obblighi

La Commissione chiarisce la soglia delle venti ore e i requisiti per gli spazi con postazioni di controllo.

Videoterminalisti, quando scattano tutele e obblighi

Con l’interpello n. 3/2026, esaminato nella seduta del 24 settembre 2026, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha chiarito quando un dipendente deve essere considerato videoterminalista. Il parere riguarda anche i requisiti strutturali dei locali nei quali sono collocate postazioni di controllo.

Il quesito era stato presentato da un’organizzazione sindacale con riferimento agli agenti in servizio nelle stazioni di una metropolitana. La Commissione ha tuttavia precisato un principio di portata generale, applicabile a tutti i settori nei quali l’attività lavorativa comporta l’uso abituale di uno schermo.

La soglia delle venti ore settimanali

Il sindacato chiedeva se gli agenti di stazione, durante il turno impegnati nell’utilizzo di monitor e sistemi di controllo, rientrassero nella categoria dei videoterminalisti. In caso positivo, domandava se dovessero essere applicate le relative tutele, tra cui la prevenzione dei rischi connessi all’uso prolungato dello schermo, le pause e la sorveglianza sanitaria.

La Commissione ha ricordato che, ai sensi dell’articolo 173, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 81/2008, è soggetto alle disposizioni del Titolo VII chi utilizza un’attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale per almeno venti ore settimanali. Nel conteggio non devono essere considerate le interruzioni previste dall’articolo 175.

L’elemento decisivo è quindi il tempo effettivo trascorso davanti allo schermo. Non rilevano né il tipo di mansione svolta né il contenuto delle immagini visualizzate: possono trattarsi di documenti, dati o riprese video. Una volta superata la soglia, si applicano integralmente gli obblighi previsti a carico del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, comprese le sanzioni.

Requisiti dei locali e principali obblighi

Un secondo aspetto riguardava i banchi degli agenti situati nei mezzanini delle stazioni e, in particolare, il rispetto dei parametri relativi ad altezza, cubatura e superficie. La Commissione ha precisato di potersi esprimere soltanto su questioni generali e non di poter indicare misure riferite a singoli locali.

Richiamando l’articolo 62 del Testo unico sulla sicurezza, il parere ricorda che è luogo di lavoro ogni spazio aziendale che ospita posti di lavoro o al quale il lavoratore può accedere durante la propria attività. Anche le postazioni di controllo devono quindi rispettare il Titolo II e l’Allegato IV per quanto riguarda altezza, cubatura, superficie, aerazione, illuminazione e microclima.

L’Allegato IV prevede alcune possibilità di flessibilità. Il punto 1.2.4 consente all’organo di vigilanza di autorizzare altezze inferiori per esigenze tecniche, a condizione che sia garantita un’adeguata ventilazione. Il punto 1.2.5 rinvia invece alla normativa urbanistica per l’altezza dei locali destinati a uffici e di quelli delle aziende commerciali.

Tra gli obblighi figurano la valutazione e la riduzione dei rischi per vista, postura e affaticamento, l’organizzazione delle postazioni secondo l’Allegato XXXIV e la garanzia di pause o cambi di mansione. In assenza di accordo collettivo, spettano 15 minuti di interruzione ogni 120 minuti di lavoro continuativo.

È inoltre prevista la sorveglianza sanitaria per i rischi a vista, occhi e apparato muscolo-scheletrico. La periodicità delle visite è biennale per i lavoratori idonei con prescrizioni e per gli over 50, quinquennale negli altri casi; la visita deve essere assicurata anche su richiesta del lavoratore. Quando necessari, i dispositivi speciali di correzione visiva sono forniti a spese del datore di lavoro.

Le violazioni degli obblighi principali possono comportare, per datore di lavoro e dirigente, l’arresto da tre a sei mesi o un’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro. Per la fornitura dei dispositivi visivi e per informazione e formazione sono previste sanzioni con arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.067,88 a 5.695,36 euro. Gli importi sono rivalutati dal 1° luglio 2023.