Regole professionali

Esame commercialisti, il tirocinio scade dopo cinque anni

CNDCEC chiarisce decorrenza, assenza di proroghe e unica deroga per percorsi avviati prima del 16 agosto 2012.

Esame commercialisti, il tirocinio scade dopo cinque anni

Chi ha completato il tirocinio per diventare dottore commercialista o esperto contabile dispone di cinque anni per superare l’esame di Stato. Trascorso questo periodo, il certificato di compiuto tirocinio perde efficacia e non può più essere utilizzato per l’ammissione alle prove.

La regola è stata ribadita dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel Pronto Ordini n. 73 del 1° ottobre 2026, predisposto in risposta a un quesito dell’Ordine di Roma. Secondo il parere, il termine non può essere sospeso o prorogato, neppure quando la mancata partecipazione alle sessioni d’esame dipenda da circostanze indipendenti dalla volontà del candidato.

Da quando decorre il termine

Il riferimento normativo è l’articolo 6, comma 12, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. La disposizione stabilisce che il certificato cessa di produrre effetti se l’esame non viene superato entro i cinque anni successivi al compimento del tirocinio.

Il quinquennio decorre dalla conclusione effettiva della formazione, non dalla data in cui il Consiglio dell’Ordine approva la pratica o rilascia il certificato. Per esempio, se il tirocinio termina il 10 giugno 2021 e la delibera dell’Ordine arriva il 30 giugno, la scadenza deve essere calcolata a partire dal 10 giugno.

Il limite riguarda esclusivamente i tirocini iniziati dal 16 agosto 2012, giorno successivo all’entrata in vigore del regolamento. I percorsi avviati prima di quella data non sono soggetti alla scadenza quinquennale prevista dalla norma.

Nessuna proroga per cause di forza maggiore

Il Consiglio Nazionale esclude la possibilità di riconoscere deroghe sulla base di situazioni personali o di eventi di forza maggiore. La norma non attribuisce agli Ordini, né ad altre autorità, il potere di sospendere o prolungare il termine in assenza di una previsione espressa.

Neppure la disciplina dell’esame di Stato prevede eccezioni. Per la sessione 2026, l’ordinanza ministeriale n. 692 del 27 maggio 2026 non introduce deroghe alla validità temporale del tirocinio. Il parere richiama inoltre la nota del Ministero prot. n. 2854 del 29 gennaio 2019, secondo cui sono validi per l’ammissione i tirocini non ancora scaduti alla data di presentazione della domanda, anche se le prove si svolgono in un momento successivo.

Di conseguenza, chi intende partecipare all’esame deve verificare che il quinquennio non sia terminato entro il termine fissato per la domanda. Se la scadenza è già maturata, il tirocinio non può più essere utilizzato, indipendentemente dai motivi che abbiano impedito di sostenere le sessioni precedenti. Per accedere nuovamente all’abilitazione resta necessario svolgere un nuovo periodo di tirocinio.