Salute sul lavoro

Videoterminali, quando scattano tutele e obblighi di sicurezza

La Commissione chiarisce i criteri per chi utilizza uno schermo almeno 20 ore settimanali e i requisiti degli ambienti

Videoterminali, quando scattano tutele e obblighi di sicurezza

Con l’interpello n. 3/2026, esaminato nella seduta del 24 settembre 2026, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha chiarito quando un lavoratore deve essere considerato videoterminalista. Il parere riguarda anche i requisiti strutturali dei locali che ospitano postazioni di controllo.

Il quesito era stato sottoposto da un’organizzazione sindacale per il personale in servizio nelle stazioni di una metropolitana. La risposta ha però portata generale e si applica a tutti i settori nei quali l’attività lavorativa prevede l’utilizzo abituale di schermi.

La soglia delle 20 ore settimanali

Il sindacato chiedeva se gli agenti di stazione, impegnati durante il turno nell’uso di monitor e sistemi di controllo, rientrassero nella categoria dei videoterminalisti. In caso affermativo, domandava se dovessero essere garantite le tutele previste dal Titolo VII del D.Lgs. n. 81/2008, tra cui la prevenzione dei rischi, le pause e la sorveglianza sanitaria.

La Commissione ha richiamato l’articolo 173, comma 1, lettera c), del decreto. È considerato videoterminalista chi utilizza in modo sistematico o abituale un’attrezzatura munita di videoterminale per almeno 20 ore settimanali, calcolate al netto delle interruzioni previste dall’articolo 175.

L’elemento decisivo è quindi il tempo effettivo trascorso davanti allo schermo. Non rilevano né il tipo di mansione né il contenuto delle immagini visualizzate, che possono consistere in documenti, dati o riprese video. Una volta superata la soglia, si applicano integralmente gli obblighi a carico di datore di lavoro, dirigenti e preposti, comprese le sanzioni previste dalla normativa.

Requisiti dei locali e obblighi del datore

Un secondo aspetto riguardava i banchi degli agenti collocati nei mezzanini delle stazioni e, in particolare, il rispetto dei parametri relativi ad altezza, cubatura e superficie. La Commissione ha precisato di potersi esprimere soltanto su questioni generali e non su singoli casi concreti; per questo non ha indicato misure specifiche per i locali descritti.

Il riferimento è alla definizione di luogo di lavoro contenuta nell’articolo 62. Vi rientra ogni spazio aziendale che ospita postazioni di lavoro o al quale il lavoratore può accedere durante la propria attività. Anche le postazioni di controllo devono quindi rispettare il Titolo II e l’Allegato IV in materia di altezza, aerazione, illuminazione e microclima, oltre che di cubatura e superficie.

L’Allegato IV prevede alcune possibilità di flessibilità. Il punto 1.2.4 consente all’organo di vigilanza di autorizzare altezze inferiori quando ricorrono esigenze tecniche, a condizione che sia assicurata un’adeguata ventilazione. Il punto 1.2.5 rinvia invece alla normativa urbanistica per l’altezza dei locali destinati a uffici e delle aziende commerciali.

Tra gli obblighi principali figurano la valutazione e riduzione dei rischi per vista, postura, affaticamento ed ergonomia, l’organizzazione delle postazioni secondo l’Allegato XXXIV e la garanzia di pause o cambi di mansione. In assenza di accordi collettivi, la pausa deve essere di 15 minuti ogni 120 minuti di lavoro continuativo.

La disciplina prevede inoltre la sorveglianza sanitaria per i rischi a carico di vista, occhi e apparato muscolo-scheletrico, con visite periodiche e possibilità di controllo su richiesta del lavoratore. Quando necessario, il datore deve fornire a proprie spese i dispositivi speciali di correzione visiva e assicurare informazione e formazione. Le violazioni possono comportare, per datore di lavoro e dirigente, arresto e ammende fino a 9.112,57 euro, secondo la specifica infrazione contestata.