La redazione del DUVRI, il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali, non dipende dal tipo di contratto stipulato tra le imprese, ma dalla concreta presenza simultanea di organizzazioni diverse nello stesso ambiente di lavoro. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, con la sentenza n. 33423 depositata il 14 settembre 2026.
La vicenda riguarda un infortunio mortale avvenuto durante le operazioni di carico di un automezzo in uno stabilimento per la produzione di mangimi. Un autotrasportatore, incaricato del trasporto per conto dell’azienda, si trovava all’interno del capannone quando è stato investito da un carrello elevatore condotto da un dipendente impegnato in retromarcia. L’uomo è deceduto per le lesioni riportate.
Le carenze rilevate nello stabilimento
Gli accertamenti degli organi ispettivi hanno evidenziato diverse criticità organizzative: mancava una separazione tra le aree destinate al transito dei pedoni e quelle riservate ai mezzi meccanici, così come una segnaletica e un’illuminazione adeguate. Non erano inoltre presenti dispositivi acustici o luminosi per segnalare le manovre in corso.
Tra le violazioni è stata rilevata anche la mancata adozione del DUVRI. Il documento era stato sostituito da una valutazione generale dei rischi aziendali, priva di indicazioni sulle interferenze con soggetti esterni. Tribunale e Corte d’Appello hanno quindi riconosciuto la responsabilità penale del datore di lavoro e del dipendente alla guida del carrello elevatore, ritenendoli responsabili in cooperazione colposa.
Il datore di lavoro ha impugnato la decisione sostenendo, tra l’altro, che non vi fosse un vero contratto di appalto con l’impresa di trasporti e che, di conseguenza, non sussistesse l’obbligo di predisporre il documento. La difesa ha inoltre contestato la valutazione del giudizio controfattuale, cioè l’analisi di ciò che sarebbe accaduto se fossero state adottate le cautele omesse.
Rileva la situazione concreta
La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Secondo i giudici, ai fini degli obblighi di cooperazione e coordinamento tra datori di lavoro non conta la qualificazione civilistica del rapporto, che può essere un appalto, un contratto di trasporto o un’altra forma contrattuale. È invece decisivo l’effetto concreto prodotto dal rapporto: la presenza di lavoratori appartenenti a organizzazioni diverse nello stesso luogo e la conseguente esposizione a rischi comuni.
Nel caso esaminato, la presenza sistematica e non occasionale del personale dell’impresa di trasporti nello stabilimento, insieme alla movimentazione contemporanea dei mezzi meccanici, integrava un rischio interferenziale. Da qui l’obbligo di predisporre il DUVRI, risultato invece assente.
La Cassazione ha ritenuto logica anche la valutazione della Corte d’Appello sulle cautele necessarie. La delimitazione delle aree e la presenza di un preposto durante le operazioni di carico avrebbero reso altamente improbabile la presenza della vittima nella zona di pericolo. La sentenza ribadisce inoltre che esperienza professionale e prassi consolidate non possono sostituire gli obblighi di informazione e formazione a carico del datore di lavoro.
Ritenuto infondato anche il motivo relativo alla pena e alle circostanze attenuanti, la Corte ha confermato il trattamento sanzionatorio e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.