Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha chiarito il rilievo dei costi della manodopera e della clausola sociale nelle gare per l’affidamento di servizi ad alta intensità di lavoro. La sentenza n. 6662/2026, pronunciata il 5 maggio e pubblicata il 26 agosto 2026, ha respinto l’appello presentato da un raggruppamento temporaneo di imprese contro l’aggiudicazione di una procedura per servizi di informazione al pubblico e accoglienza passeggeri in due scali pugliesi.
La gara era stata vinta da un operatore economico con 86 punti su 100, davanti al raggruppamento poi ricorrente. Quest’ultimo aveva contestato l’esito davanti al TAR Puglia, sostenendo che l’aggiudicatario non avesse indicato il costo relativo al personale aggiuntivo rispetto a quello destinato a essere riassorbito in applicazione della clausola sociale. Erano state inoltre contestate la genericità del progetto di riassorbimento e l’attribuzione di 4 punti su 10 alle proposte migliorative.
Il costo della manodopera
Il TAR aveva respinto integralmente il ricorso, ritenendo chiaro l’impegno assunto dall’aggiudicatario e riconducibile alla discrezionalità tecnica della commissione la valutazione dell’offerta. Il Consiglio di Stato ha confermato questa impostazione, precisando che l’obbligo previsto dall’articolo 108, comma 9, del decreto legislativo n. 36 del 2023 riguarda il personale stabilmente impiegato nella commessa.
Secondo i giudici, la semplice prospettazione dell’impiego di risorse aggiuntive in caso di necessità future non determina un autonomo obbligo di indicazione. Nel caso esaminato, inoltre, il costo dichiarato coincideva con quello stimato dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 41, comma 14, del Codice dei contratti pubblici. La congruità era stata poi verificata nell’ambito del procedimento di anomalia previsto dall’articolo 110.
Impegno sociale e valutazione dell’offerta
Quanto alla clausola sociale, disciplinata dall’articolo 57 del decreto legislativo n. 36 del 2023, il Collegio ha escluso la necessità di utilizzare formule prestabilite. È sufficiente che il progetto descriva in modo comprensibile fasi e tempi del riassorbimento del personale uscente.
Il passaggio può essere condizionato dalla volontà dei singoli lavoratori di proseguire il rapporto con il nuovo affidatario. Per questo, anche un’espressione orientata al tentativo di procedere all’assorbimento non è stata ritenuta incompatibile con l’impegno richiesto: il processo presenta infatti elementi di incertezza legati alle scelte individuali dei dipendenti.
Il Consiglio di Stato ha infine ricordato che la valutazione delle offerte tecniche rientra nell’ampia discrezionalità della commissione giudicatrice. Il sindacato del giudice è possibile soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti, elementi che non sono stati riscontrati nella vicenda. Il punteggio di 4 punti su 10 per le proposte migliorative è stato considerato coerente con il giudizio critico espresso dalla commissione. L’appello è stato quindi respinto, con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite.