La predisposizione del DUVRI, il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, non dipende dal tipo di contratto stipulato tra le imprese. A stabilirlo è la sentenza n. 33423, depositata il 14 settembre 2026 dalla quarta sezione penale della Corte di Cassazione. Secondo i giudici, l’obbligo scatta quando attività e lavoratori appartenenti a organizzazioni diverse operano nello stesso ambiente, creando una situazione concreta di pericolo.
L’incidente durante le operazioni di carico
La vicenda riguarda un infortunio mortale avvenuto in uno stabilimento per la produzione di mangimi. Un autotrasportatore incaricato del trasporto per conto dell’azienda si trovava nel capannone per caricare il proprio mezzo quando è stato investito da un carrello elevatore condotto in retromarcia da un dipendente. Le lesioni riportate nell’impatto si sono rivelate fatali.
Gli accertamenti degli organi ispettivi hanno evidenziato diverse carenze organizzative: mancava una separazione tra i percorsi pedonali e le aree destinate ai mezzi meccanici, così come una segnaletica e un’illuminazione adeguate. Non erano inoltre presenti dispositivi acustici o luminosi per segnalare le manovre in corso. Tra le violazioni è stata indicata anche la mancata redazione del DUVRI, sostituito da un documento generale di valutazione dei rischi che non considerava le interferenze con soggetti esterni.
Il Tribunale e, successivamente, la Corte d’Appello hanno riconosciuto la responsabilità penale del datore di lavoro e del dipendente alla guida del carrello, ritenendoli responsabili in cooperazione colposa. Il datore di lavoro ha quindi presentato ricorso per cassazione, sostenendo che non vi fosse l’obbligo di predisporre il documento perché tra l’azienda e l’impresa di trasporti non esisteva un vero e proprio contratto di appalto.
Il rischio prevale sulla forma del contratto
La Suprema Corte ha respinto integralmente il ricorso. Per i giudici, nell’applicazione degli obblighi di cooperazione e coordinamento non conta la qualificazione civilistica del rapporto, che può essere un appalto, un contratto di trasporto o un’altra forma di collaborazione. È invece decisiva la reale interferenza tra attività diverse svolte nello stesso luogo di lavoro.
Nel caso esaminato, la presenza sistematica del personale dell’impresa di trasporti all’interno dello stabilimento, insieme alla contemporanea movimentazione dei mezzi meccanici, configurava un rischio interferenziale tipico. Di conseguenza, l’azienda avrebbe dovuto predisporre il DUVRI e adottare misure specifiche per prevenire il contatto tra persone e veicoli.
La Cassazione ha inoltre ritenuto coerente il giudizio controfattuale svolto dalla Corte d’Appello. La delimitazione delle aree e la presenza di un preposto incaricato della vigilanza durante le operazioni di carico avrebbero reso altamente improbabile la permanenza della vittima nella zona di pericolo. La Corte ha infine ribadito che l’esperienza dei lavoratori e le prassi consolidate non possono sostituire gli obblighi di informazione e formazione imposti al datore di lavoro.
Anche le contestazioni sul trattamento sanzionatorio sono state giudicate infondate. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.