Con l’interpello del 16 settembre 2026, il Ministero del Lavoro ha chiarito gli effetti della cessazione d’ufficio della partita IVA sull’accesso agli strumenti di integrazione salariale. Il quesito, posto da un’organizzazione sindacale, riguardava la possibilità per il datore di lavoro interessato dal provvedimento di ottenere il sostegno per i dipendenti attraverso CIGO, CIGS o Fondi di solidarietà.
La risposta ministeriale è negativa: la cessazione d’ufficio della partita IVA viene considerata comunque riconducibile all’imprenditore e, di conseguenza, non consente l’accesso agli ammortizzatori sociali previsti per gli eventi non imputabili al datore di lavoro.
I controlli dell’Agenzia delle Entrate
Il quadro normativo richiamato nell’interpello riguarda i controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate al momento dell’attribuzione del numero di partita IVA. Le verifiche automatizzate mirano a individuare eventuali elementi di rischio e possono essere accompagnate da accessi presso il luogo in cui viene esercitata l’attività.
In presenza di dati incompleti o inesatti, l’amministrazione finanziaria può disporre la cessazione della partita IVA e l’esclusione dalla banca dati degli operatori intracomunitari. Il comma 15-bis.1 dell’articolo 35 del Dpr 633/72 prevede inoltre che, dopo specifiche analisi di rischio sulle nuove posizioni, il contribuente possa essere invitato a presentare documenti idonei a dimostrare l’effettivo esercizio dell’attività d’impresa o professionale. La mancata comparizione o l’esito negativo dei riscontri possono portare alla cessazione d’ufficio.
Perché la domanda di integrazione viene esclusa
Secondo il Ministero, gli eventi che giustificano il ricorso agli ammortizzatori devono dipendere da cause esterne, transitorie e imprevedibili, del tutto indipendenti dalla volontà o dalla condotta, anche colposa, dell’imprenditore. È inoltre necessario che l’attività sia effettiva, anche se temporaneamente sospesa o ridotta, e che sia prevedibile la ripresa della normale attività lavorativa.
La cessazione d’ufficio non rispetterebbe queste condizioni perché segnala un’anomalia fiscale dell’attività oppure l’omessa risposta ai controlli. Per il Ministero si tratta quindi di un rischio d’impresa riconducibile alla gestione datoriale, non di un fatto esterno che possa giustificare l’intervento degli strumenti di sostegno al reddito.
Non cambia il quadro nemmeno l’eventuale ricorso contro il provvedimento. La cessazione produce infatti effetti immediati e, secondo l’interpello, blocca le verifiche istruttorie che l’INPS deve svolgere per valutare la domanda. Nei sistemi dell’Istituto risulterebbe un blocco oggettivo dell’attività aziendale, non assimilabile a una crisi temporanea. Inoltre, l’incertezza legata a un contenzioso pendente non sarebbe sufficiente a dimostrare la prevedibilità della ripresa.
L’unica possibile apertura indicata dal Ministero riguarda la concessione, da parte del giudice, della sospensiva degli effetti della cessazione. In questo caso la partita IVA potrebbe essere riattivata provvisoriamente e l’attività produttiva potrebbe riprendere. Solo allora, se fossero presenti anche gli altri requisiti richiesti dalle singole causali, il datore di lavoro potrebbe presentare una domanda per l’intervento degli ammortizzatori sociali.