Sentenza previdenziale

Contributi, niente compensazioni tra Gestione Separata e FPLD

La Suprema Corte esclude lo scomputo degli importi già versati dopo la trasformazione delle collaborazioni in rapporti dipendenti

Contributi, niente compensazioni tra Gestione Separata e FPLD

Con l’ordinanza n. 24752 del 24 agosto 2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha ribadito che i contributi versati alla Gestione Separata non possono essere automaticamente portati in detrazione da quelli dovuti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), quando una collaborazione a progetto viene successivamente riqualificata come lavoro subordinato.

La decisione riguarda una controversia nata da un accertamento contributivo relativo a diversi contratti di collaborazione a progetto nel settore dei call center outbound. Per i rapporti instaurati dopo la riforma introdotta dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, i giudici di merito avevano riconosciuto l’effettiva autonomia dei collaboratori, escludendo quindi la pretesa contributiva dell’INPS.

Per i contratti stipulati prima della riforma, invece, la genericità e l’assenza di specificità del progetto avevano comportato, secondo la disciplina allora vigente, la conversione automatica in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La Corte d’Appello di Genova aveva quindi condannato il datore di lavoro al pagamento dei contributi dovuti al FPLD, consentendo però di sottrarre quanto già versato per le stesse lavoratrici alla Gestione Separata.

La decisione della Cassazione

L’INPS ha impugnato la sentenza sostenendo che le due gestioni previdenziali sono disciplinate da regole autonome e prevedono modalità e termini di adempimento differenti. Per l’Istituto, tali elementi impediscono di compensare automaticamente somme riferite a gestioni diverse, anche quando riguardano gli stessi lavoratori e il medesimo periodo.

La Cassazione ha accolto il ricorso e ha escluso la possibilità di creare una posta contabile mediante una compensazione cosiddetta atecnica o impropria. Le eventuali eccedenze derivanti da versamenti effettuati a titolo diverso possono, se ne ricorrono i presupposti, essere oggetto di un’azione di ripetizione dell’indebito, ma non possono ridurre automaticamente i contributi dovuti a un’altra gestione.

Secondo i giudici, la diversa natura delle gestioni e il rapporto tra istituto previdenziale, datore di lavoro e lavoratore determinano una disomogeneità strutturale. I contributi riferiti al lavoro autonomo e quelli relativi al lavoro dipendente confluiscono infatti in sistemi distinti, circostanza che impedisce lo scomputo diretto in sede di riqualificazione del rapporto.

La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto. È stato dichiarato assorbito il motivo relativo alle sanzioni civili, poiché la questione presupponeva la validità della compensazione, ormai esclusa. Il procedimento torna alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione, che dovrà rideterminare l’importo effettivamente dovuto applicando il principio indicato dalla Cassazione.

I precedenti giurisprudenziali

L’ordinanza si inserisce in un orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità nel 2026, tra cui le pronunce n. 14529 del 16 maggio, n. 17777 e n. 17439 del giugno e n. 14094 del 13 maggio. Sono inoltre richiamate le decisioni n. 24618 del 2 ottobre 2019 e n. 9484 del 23 marzo 2022.