Diritti collettivi

Cassazione: il sindacato deve avere dimensione nazionale

La decisione distingue l’azione contro pratiche datoriali dai requisiti per permessi, RSA e locali aziendali.

Cassazione: il sindacato deve avere dimensione nazionale

Con la sentenza n. 25184 del 10 settembre 2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha chiarito quali requisiti debba possedere un’organizzazione sindacale per agire in giudizio contro una condotta datoriale ritenuta antisindacale, ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori. La pronuncia distingue questo presupposto da quello richiesto dall’articolo 19 per l’accesso alle specifiche prerogative sindacali in azienda.

La vicenda nasce dal ricorso di un’organizzazione attiva nel settore del trasporto pubblico, che contestava il rifiuto di un’azienda di riconoscere alcuni diritti previsti dallo Statuto, tra cui i permessi retribuiti per i rappresentanti e la disponibilità di locali per le assemblee. Il sindacato sosteneva di aver superato la soglia del 5 per cento della rappresentatività aziendale e di aver sottoscritto, dal 2014, numerosi accordi con la società.

Il tribunale aveva riconosciuto la legittimazione del sindacato, respingendo però la domanda nel merito per la mancanza dei requisiti previsti dall’articolo 19. La Corte d’Appello aveva invece dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva. Secondo i giudici, l’attività dell’organizzazione nel trasporto pubblico locale era presente soltanto in otto regioni e in meno di trenta delle 110 province italiane, con una diffusione quindi parziale.

La distinzione tra gli articoli 19 e 28

La Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la decisione della Corte territoriale. I giudici hanno esaminato anche il rapporto tra l’articolo 28 e l’articolo 19, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 156/2025. Quest’ultima ha precisato i criteri per il riconoscimento dei diritti sindacali cosiddetti di titolo III, come la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali, i permessi e i locali per le assemblee.

Per accedere a queste prerogative, ha ricordato la Suprema Corte, non è sufficiente una presenza diffusa: occorre che l’organizzazione risulti comparativamente più rappresentativa su base nazionale rispetto agli altri sindacati del settore, sulla base dei dati associativi ed elettorali. L’articolo 28, invece, disciplina lo strumento processuale per chiedere l’accertamento e la cessazione di comportamenti lesivi della libertà sindacale o del diritto di sciopero.

In questo secondo caso, il requisito è meno selettivo. È sufficiente una dimensione nazionale, intesa come diffusione organizzativa e svolgimento di un’azione effettiva su una parte significativa del territorio italiano. Non è invece necessario essere comparativamente più rappresentativi, appartenere a una confederazione o aver sottoscritto contratti collettivi nazionali. L’allineamento tra le due discipline riguarda quindi soltanto il perimetro nazionale della valutazione, non il criterio comparativo.

La valutazione riferita al settore

La Corte ha precisato che la verifica della dimensione nazionale deve essere compiuta con riferimento al settore produttivo nel quale opera l’azienda destinataria dell’azione. Il sindacato deve quindi dimostrare un interesse qualificato e una presenza effettiva proprio nell’ambito interessato dalla controversia.

Nel caso esaminato, i contratti collettivi nazionali sottoscritti dall’organizzazione riguardavano comparti diversi dal trasporto pubblico locale. La documentazione relativa a quest’ultimo settore mostrava invece una presenza limitata a poche realtà territoriali, ritenuta insufficiente per integrare il requisito richiesto dall’articolo 28. Respinto anche il motivo relativo ad alcuni accordi aziendali: riguardavano soltanto due aziende di dimensioni contenute e non erano decisivi per dimostrare una diffusione nazionale.