Norme del settore

Contratti a termine, come si calcola il limite nei pubblici esercizi

Il CCNL FIPE fissa soglie diverse in base all’organico e prevede criteri specifici per apprendisti e addetti part-time.

Contratti a termine, come si calcola il limite nei pubblici esercizi

Il ricorso ai contratti a tempo determinato è soggetto, salvo specifiche esclusioni, a un limite numerico previsto dall’articolo 23 del D.Lgs. 81/2015. Si tratta del numero massimo di lavoratori a termine che un datore può impiegare contemporaneamente, calcolato in relazione alla consistenza dell’organico secondo quanto stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

In assenza di regole diverse fissate dai contratti collettivi, i lavoratori a tempo determinato non possono superare il 20% dei dipendenti a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Il decimale viene arrotondato all’unità superiore quando è pari o superiore a 0,5. Per chi avvia l’attività durante l’anno, il calcolo si effettua sull’organico a tempo indeterminato presente al momento dell’assunzione. I datori con fino a cinque dipendenti possono comunque stipulare almeno un contratto a termine.

Le soglie previste dal CCNL

Per il comparto dei Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo, il riferimento è l’articolo 86 del CCNL sottoscritto il 5 giugno 2024 da associazioni datoriali e organizzazioni sindacali. La disposizione stabilisce soglie massime articolate in base alla base di computo: da 0 a 4 lavoratori sono ammessi fino a 4 rapporti a termine; da 5 a 9 fino a 6; da 10 a 25 fino a 7; da 26 a 35 fino a 9; da 36 a 50 fino a 12. Oltre 50 lavoratori, il tetto è pari al 20% della base di computo. Le soglie possono essere aumentate dalla contrattazione integrativa aziendale o territoriale.

A differenza della disciplina generale, il CCNL considera i dipendenti a tempo indeterminato e gli apprendisti presenti al momento dell’assunzione del lavoratore a termine. I dipendenti part-time sono conteggiati in proporzione all’orario svolto rispetto al tempo pieno, secondo l’articolo 9 del D.Lgs. 81/2015. Con un tempo pieno di 40 ore settimanali, un lavoratore impiegato per 20 ore vale 0,50 unità, mentre uno impiegato per 30 ore vale 0,75 unità.

Frazioni ed esclusioni

Le frazioni di unità devono essere computate per intero. Un organico risultante pari a 4,25 unità viene quindi considerato pari a 5. Più delicato è il calcolo per le aziende con oltre 50 lavoratori, quando il 20% produce un risultato decimale. Il CCNL non chiarisce in modo inequivoco se ogni frazione debba essere arrotondata per eccesso. In via prudenziale può essere applicato il criterio dell’articolo 23 del D.Lgs. 81/2015: 52 lavoratori equivalgono a 10,4, quindi 10, mentre 53 lavoratori equivalgono a 10,6, quindi 11. In assenza di chiarimenti delle parti stipulanti, il testo suggerisce di adottare il risultato più restrittivo.

I limiti dell’articolo 86 non si applicano alle aziende di stagione né ai contratti previsti dagli articoli da 87 a 91 del CCNL, relativi tra l’altro a nuove attività, sostituzioni, affiancamento, stagionalità, intensificazioni dell’attività e cause di forza maggiore. Restano inoltre escluse dal limite le ipotesi previste dall’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 81/2015: avvio di nuove attività, assunzioni in start-up innovative, attività stagionali, specifici spettacoli o opere audiovisive, sostituzione di lavoratori assenti e assunzione di persone con più di 50 anni.