Regole occupazionali

Somministrazione, cambiano i limiti per le missioni

Dal 28 giugno 2026 scattano soglie diverse secondo il rapporto con l’agenzia: 24 mesi con contratto a termine, 36 con quello stabile.

Somministrazione, cambiano i limiti per le missioni

La Legge 112/2026, di conversione del Decreto Lavoro (Dl 62/2026), modifica le regole sulla durata massima delle missioni in somministrazione presso lo stesso utilizzatore. La norma è in vigore dal 28 giugno 2026 e introduce una distinzione legata al tipo di rapporto tra il lavoratore e l’agenzia per il lavoro.

La disciplina interviene sull’articolo 19 del Dlgs 81/2015. In via generale, la successione di contratti a termine tra lo stesso lavoratore e lo stesso datore di lavoro non può superare complessivamente 24 mesi, salvo deroghe previste dalla contrattazione collettiva. Nel calcolo rientrano anche i periodi trascorsi in missione presso un utilizzatore.

Due regimi in base al contratto

Il limite dei 24 mesi riguarda i lavoratori assunti a tempo determinato dall’agenzia, con un contratto collegato a una fornitura commerciale anch’essa a termine. Per chi è invece assunto a tempo indeterminato dall’agenzia, il nuovo comma 2-bis dell’articolo 19 stabilisce un limite autonomo di 36 mesi, anche non continuativi, per le missioni presso lo stesso utilizzatore e lo svolgimento di mansioni dello stesso livello e della stessa categoria legale.

Anche questa soglia può essere modificata dalla contrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore, alla quale la legge riconosce un ampio margine di intervento. Il limite, inoltre, non si applica indistintamente a qualsiasi incarico: il requisito delle mansioni di pari livello e categoria legale è determinante per il conteggio.

Decorrenza e conteggio

La riforma consente la coesistenza dei due regimi. Un lavoratore può essere impiegato inizialmente con contratti di somministrazione a termine fino alla soglia dei 24 mesi e, dopo l’assunzione a tempo indeterminato da parte dell’agenzia, svolgere ulteriori missioni fino al tetto dei 36 mesi. In questo passaggio, il conteggio previsto per il nuovo rapporto riparte da zero e resta distinto da quello maturato con il precedente contratto a termine.

Per i lavoratori già assunti a tempo indeterminato dall’agenzia, il nuovo limite decorre dal 28 giugno 2026. Le missioni svolte prima di quella data non vengono conteggiate ai fini della soglia dei 36 mesi. La disposizione evita quindi che rapporti già in corso risultino immediatamente vicini al termine massimo introdotto dalla nuova disciplina.

In sintesi, il contratto a tempo determinato con l’agenzia resta collegato al limite generale di 24 mesi, fatta salva una diversa previsione collettiva. Per il contratto a tempo indeterminato vale invece la soglia di 36 mesi, anche non continuativi, riferita allo stesso utilizzatore e a mansioni di pari livello e categoria. Entrambi i limiti possono essere oggetto di intervento da parte dei contratti collettivi nei casi previsti dalla legge.