Agevolazioni

Sgravi contributivi per le imprese certificate sulla conciliazione

Il provvedimento prevede una riduzione previdenziale fino a 50mila euro annui, con domande telematiche e fondi limitati

Sgravi contributivi per le imprese certificate sulla conciliazione

Il Ministero del Lavoro e il Ministero della Famiglia hanno definito le regole operative per accedere all’esonero contributivo destinato alle imprese che ottengono la certificazione sulle politiche di conciliazione tra vita familiare e attività professionale. Il decreto, firmato da Marina Calderone ed Eugenia Roccella, attua quanto previsto dal decreto legge n. 62 del 30 aprile 2026, convertito dalla legge n. 112 del 25 giugno 2026, il cosiddetto Decreto 1 Maggio.

La misura consiste in una riduzione dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro fino a un massimo dell’1%, con un tetto di 50mila euro all’anno per azienda. Per ottenere il titolo, le imprese devono rispettare i requisiti minimi indicati dalla Prassi di riferimento UNI/PdR 192:2026, pubblicata il 14 aprile.

I requisiti per la certificazione

La prassi individua sei aree nelle quali il datore di lavoro deve dimostrare un impegno concreto: flessibilità organizzativa, sostegno alla maternità e alla paternità, assistenza ai familiari non autosufficienti, welfare familiare, promozione del benessere dei dipendenti e continuità della carriera al rientro dai congedi.

La certificazione viene rilasciata dagli organismi accreditati per la valutazione della conformità e ha una validità di 36 mesi. Il titolo può essere rinnovato secondo le procedure ordinarie previste per le certificazioni.

Domande, decorrenza e risorse

Per accedere all’agevolazione è necessario presentare un’istanza telematica all’INPS. La richiesta potrà essere inviata dal legale rappresentante dell’impresa, da un delegato oppure da un professionista abilitato, come un consulente del lavoro, un avvocato o un commercialista. Modalità e scadenze saranno definite dall’Istituto con apposite istruzioni operative.

La domanda dovrà riportare i dati identificativi dell’impresa, la stima della retribuzione media mensile complessiva, l’aliquota contributiva datoriale media e la forza lavoro media attesa nel periodo di validità del titolo. Sarà inoltre necessario dichiarare il possesso della certificazione, indicandone il codice alfanumerico e l’organismo che l’ha rilasciata, oltre all’assenza di provvedimenti di sospensione dai benefici contributivi.

L’esonero decorre dal 28 giugno 2026, data di entrata in vigore della legge n. 112/2026, e può essere applicato per tutta la durata della certificazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Chi presenterà la domanda entro il primo termine utile successivo al conseguimento del titolo potrà quindi usufruire del beneficio per l’intero periodo di 36 mesi, nei limiti temporali previsti.

Il finanziamento è pari a 7 milioni di euro per il 2026 e a 12 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028. L’INPS verificherà le richieste sulla base delle risorse disponibili. Se le domande supereranno gli stanziamenti, l’importo riconosciuto a ciascuna impresa sarà ridotto proporzionalmente.

Il decreto stabilisce infine sanzioni per l’utilizzo indebito dell’esonero. Il datore di lavoro dovrà restituire i contributi non versati e pagare le sanzioni amministrative previste. Resta inoltre possibile un rilievo penale, qualora la condotta integri gli estremi di un reato.