Filiere globali

Lavoro forzato, nuove verifiche UE per le aziende

La Commissione definisce controlli, prove documentali e tempi per chi importa beni ottenuti anche parzialmente con coercizione.

Lavoro forzato, nuove verifiche UE per le aziende

La Commissione europea ha pubblicato il 3 settembre 2026, sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, le linee guida per applicare il regolamento sul lavoro forzato. Il documento, identificato dalla sigla C/2026/4637, non ha valore giuridico autonomo: l’interpretazione vincolante delle norme resta affidata alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Le indicazioni forniscono però alle autorità, alle dogane e agli operatori economici criteri pratici in vista dell’entrata in vigore del divieto, prevista per il 14 dicembre 2027.

Il riferimento normativo è il regolamento (UE) 2024/3015, adottato il 27 novembre 2024. La disciplina vieta di immettere sul mercato unico, mettere a disposizione o esportare beni ottenuti, anche solo in parte, attraverso lavoro forzato, in qualunque fase di estrazione, produzione o trasformazione. Il divieto non riguarda in modo automatico determinati Paesi, settori o imprese, ma si concentra sul singolo prodotto, compresi componenti e semilavorati, indipendentemente dall’origine o dalla tipologia. La definizione di lavoro forzato richiama le convenzioni OIL n. 29 e n. 105 e comprende il lavoro imposto sotto minaccia, senza consenso spontaneo, quello minorile forzato e quello imposto dalle autorità statali.

Come si svolgono le verifiche

Il modello dei controlli si articola in tre fasi: una valutazione iniziale del rischio, l’eventuale indagine formale e, se la violazione viene confermata, una decisione di divieto accompagnata dalle misure necessarie per applicarla. La selezione dei casi seguirà un approccio basato sul rischio, che terrà conto della gravità e dell’estensione del fenomeno, dei volumi interessati e del peso della componente sospetta, valutato anche sotto il profilo funzionale ed economico.

Tra gli indicatori considerati rientrano l’assegnazione coattiva del lavoro, la limitazione della libertà personale, le minacce di sanzioni, la sorveglianza e la coercizione psicologica. Nella fase preliminare gli operatori avranno 30 giorni lavorativi per fornire informazioni sulle misure adottate per prevenire o rimediare al rischio. L’autorità dovrebbe esprimersi di norma nei successivi 30 giorni, stabilendo se esista un sospetto fondato sulla base di elementi oggettivi e verificabili. L’indagine formale dovrebbe concludersi indicativamente entro nove mesi. Per le filiere esterne all’Unione, l’interlocutore principale sarà l’importatore europeo, anche quando il rischio riguarda un fornitore indiretto.

Due diligence e documenti richiesti

Per le imprese importatrici, la due diligence assume un ruolo centrale non solo come strumento di prevenzione, ma anche come prova. Policy interne, certificazioni e audit generici non sono sufficienti se non risultano calibrati sul contesto specifico. Saranno invece rilevanti la mappatura concreta della filiera, la tracciabilità delle materie prime, le clausole contrattuali, i meccanismi di reclamo e gli audit indipendenti.

Questi elementi dovranno essere sostenuti da documenti verificabili, come fatture, documenti di trasporto, dati sulla produzione e identificativi del prodotto, inclusi modello, lotto o passaporto digitale. In caso di violazione accertata, l’autorità potrà vietare l’immissione, la messa a disposizione e l’esportazione del bene, disponendone il ritiro dal mercato e, di norma, lo smaltimento. In vista del 14 dicembre 2027, gli operatori esposti alle filiere internazionali dovranno quindi costruire una tracciabilità effettiva, in grado di collegare prodotto, fornitore, impianto e misure adottate.