Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato la Circolare n. 15 del 7 settembre 2026, con le istruzioni per l’assolvimento dell’obbligo di formazione continua dei revisori legali nel triennio 2026-2028. Le indicazioni riguardano gli iscritti al Registro e aggiornano le modalità operative già previste, senza modificare l’impianto generale della disciplina.
Il requisito ordinario resta fissato in almeno 20 crediti formativi ogni anno, dei quali 10 devono riguardare le materie caratterizzanti la revisione legale. Per i professionisti abilitati anche all’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, il minimo annuale sale a 25 crediti. La formazione deve comprendere anche gli argomenti specifici collegati alla sostenibilità.
Le novità per sostenibilità e canali formativi
La circolare tiene conto delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, che ha recepito la disciplina europea sulla rendicontazione di sostenibilità. I revisori interessati devono quindi verificare non solo il numero complessivo dei crediti, ma anche la corretta distribuzione tra le materie della revisione legale e quelle relative all’attestazione della sostenibilità.
Sono inoltre aggiornate le istruzioni sui canali attraverso cui è possibile svolgere la formazione. Il sistema comprende i corsi erogati dal MEF tramite una piattaforma di formazione a distanza, le attività organizzate da enti pubblici e privati accreditati e la formazione proposta dagli Albi professionali o dalle società di revisione, quando riconosciuta come equivalente dal Ministero.
La Circolare n. 15/2026 disciplina anche le procedure per l’accreditamento degli enti formatori e il riconoscimento dell’attività svolta attraverso Ordini professionali e società di revisione. Per il professionista diventa quindi essenziale controllare che i corsi frequentati siano validi ai fini dell’obbligo previsto dalla normativa.
Crediti da verificare ogni anno
Una regola centrale resta invariata: il rispetto dell’obbligo deve essere verificato per ciascuna annualità e non soltanto al termine del triennio. La scadenza di riferimento è il 31 dicembre di ogni anno; i crediti eccedenti rispetto al fabbisogno annuale non consentono di considerare automaticamente assolto l’obbligo degli anni successivi.
La circolare richiama infine le conseguenze del mancato adempimento. La violazione può essere sanzionata secondo gli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 39/2010 e il procedimento previsto dal D.M. MEF 8 luglio 2021, n. 135. Tra le misure applicabili rientrano avvertimento, censura e sanzioni amministrative pecuniarie, fino ai provvedimenti più incisivi previsti dalla disciplina sulla revisione legale. Le FAQ pubblicate e aggiornate periodicamente dal Ministero forniscono ulteriori indicazioni operative.