La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta automaticamente nei procedimenti per violazioni della sicurezza sul lavoro. È il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, con la pronuncia n. 23909, che ha annullato una sentenza di non luogo a procedere e disposto un nuovo esame da parte del Tribunale, in diversa composizione.
La decisione riguarda il rapporto tra la causa di non punibilità prevista dall’articolo 131-bis del codice penale e il sistema di estinzione delle contravvenzioni in materia di prevenzione degli infortuni disciplinato dal decreto legislativo n. 758 del 1994, nell’ambito degli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008. Per la Suprema Corte, il giudizio sulla tenuità deve essere riservato a situazioni realmente circoscritte e fondato su una valutazione concreta e complessiva degli elementi previsti dalla legge.
Le contestazioni nel cantiere
Il procedimento era nato da un’ispezione in un cantiere edile dove lavoravano tre dipendenti di una società rappresentata dall’imputato. Al datore di lavoro erano state contestate tre contravvenzioni: la mancata esibizione della documentazione sull’idoneità sanitaria, l’assenza della prova della formazione dei lavoratori e la mancata individuazione formale del preposto.
Durante il sopralluogo non erano state rilevate situazioni di pericolo attuale. Le irregolarità erano state quindi considerate di natura soprattutto documentale e organizzativa. Gli ispettori avevano impartito le prescrizioni necessarie per la regolarizzazione, ma la documentazione richiesta non era stata fornita.
Un controllo successivo aveva accertato che l’attività del cantiere non era proseguita e che la società aveva sciolto i propri rapporti contrattuali. L’imputato era stato ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta, ma il versamento non era stato effettuato. Da qui era scattata la contestazione penale. Il Tribunale aveva tuttavia pronunciato una sentenza di non luogo a procedere, ritenendo il fatto non punibile per particolare tenuità in considerazione della natura documentale delle violazioni, dell’assenza di un pericolo concreto rilevato durante l’ispezione e della cessazione dell’attività d’impresa.
La valutazione deve essere concreta
Il Procuratore Generale ha impugnato la decisione e la Cassazione ha accolto il ricorso. Secondo i giudici, la tenuità dell’offesa non può essere dedotta soltanto dall’assenza di ulteriori violazioni materiali riscontrate al momento dell’accesso, né dalla successiva cessazione dell’attività. Occorre esaminare congiuntamente le modalità della condotta e l’effettiva esiguità del pericolo, alla luce dei criteri generali di commisurazione della pena.
La Corte ha sottolineato che gli obblighi relativi a formazione, idoneità sanitaria e nomina del preposto rappresentano presidi essenziali dell’organizzazione prevenzionistica. La loro violazione non può essere considerata meramente formale senza verificare il livello concreto di esposizione al rischio dei lavoratori coinvolti.
Nel giudizio deve inoltre pesare la condotta successiva del datore di lavoro. Il mancato adempimento delle prescrizioni e l’omesso pagamento della sanzione ridotta costituiscono, secondo la Cassazione, elementi negativi da valutare e non possono essere neutralizzati dalla sola interruzione dell’attività. La pluralità delle violazioni e il loro coinvolgimento di più lavoratori richiedono una motivazione particolarmente puntuale.
Il Tribunale dovrà quindi spiegare, sulla base di tutti gli elementi emersi, per quale ragione il pericolo possa essere ritenuto comunque esiguo. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per una nuova valutazione conforme ai principi indicati dalla Suprema Corte.